Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di Covid‐19 (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il 6 agosto 2020 Cipro ha chiesto l’assistenza finanziaria dell’Unione al fine di integrare gli sforzi nazionali volti ad affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell’epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.
(2)Si prevede che l’epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate da Cipro per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, avranno un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Le previsioni di primavera 2020 della Commissione prospettavano per Cipro un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 7 % e al 115,7 % del prodotto interno lordo (PIL) entro la fine del 2020. Secondo le previsioni intermedie d’estate 2020 della Commissione, il PIL di Cipro diminuirà del 7,7 % nel 2020.
(3)L’epidemia di COVID-19 ha avuto ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro a Cipro. Ciò ha determinato un aumento repentino e severo della spesa pubblica cipriota connessa al regime speciale di congedo per i genitori; ai regimi di sostegno alle imprese in caso di sospensione totale o parziale delle loro attività; al regime speciale per i lavoratori autonomi; al regime speciale per le strutture ricettive e gli alloggi turistici; al regime speciale a sostegno delle imprese attive nel settore del turismo, condizionate dal turismo o associate ad imprese soggette all’obbligo di sospensione totale; al regime speciale a sostegno delle imprese che esercitano attività speciali predefinite e al regime di sovvenzionamento delle imprese piccole e molto piccole e dei lavoratori autonomi, nonché a sostegno delle misure di salute pubblica riguardanti il regime di prestazioni di malattia, come illustrato nei considerando da (4) a (12).
(4)La legge 27(I)/2020, citata nella richiesta di Cipro del 6 agosto 2020, ha costituito la base per l’introduzione di una serie di atti normativi amministrativi, che delineano le misure finalizzate ad affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19. Sulla base della legge 27(I)/2020 le autorità hanno introdotto un regime speciale di congedo, che prevede compensazioni salariali per i genitori che lavorano nel settore privato e che hanno figli di età non superiore a 15 anni o figli di qualsiasi età con disabilità. Tale regime speciale di congedo può essere considerato analogo ai regimi di riduzione dell’orario lavorativo ai sensi del regolamento (UE) 2020/672, poiché fornisce un sostegno al reddito ai lavoratori dipendenti e contribuisce a preservare l’occupazione evitando che i genitori che devono prendersi cura dei figli durante la chiusura delle scuole debbano porre fine al proprio rapporto di lavoro.
(5)Inoltre, le autorità hanno introdotto un regime a sostegno delle imprese che hanno dovuto sospendere completamente le attività, il quale prevede compensazioni salariali fino al 90 % per i lavoratori dipendenti delle imprese costrette a sospendere le loro attività; tali compensazioni sono subordinate al mantenimento dell’occupazione. Le compensazioni coprono il 60 % dello stipendio del lavoratore o il 60 % dei contributi di sicurezza sociale del lavoratore maturati nel 2018 (2019 per il periodo luglio 2020-agosto 2020), a seconda di quale valore sia superiore. L’importo delle compensazioni è compreso tra un massimo di 1 214 EUR e un minimo di 360 EUR al mese.
(6)Il regime a sostegno delle imprese in caso di sospensione parziale delle attività prevede compensazioni salariali per i lavoratori dipendenti delle imprese che hanno subito un calo del fatturato di almeno il 25 % a causa della pandemia; tali compensazioni sono subordinate al mantenimento dell’occupazione. Le compensazioni coprono il 60 % dello stipendio del lavoratore o il 60 % dei contributi di sicurezza sociale del lavoratore maturati nel 2018, a seconda di quale valore sia superiore. L’importo delle compensazioni è compreso tra un massimo di 1 214 EUR e un minimo di 360 EUR al mese.
(7)Il «regime speciale per i lavoratori autonomi» prevede compensazioni per i lavoratori autonomi che non possono esercitare alcuna attività ai sensi del decreto del ministro della Salute o di una decisione del Consiglio dei ministri.
(8)Il «regime speciale per le strutture ricettive e gli alloggi turistici» prevede compensazioni salariali a sostegno dei lavoratori dipendenti del settore alberghiero e di altre imprese che forniscono alloggio ai turisti il cui datore di lavoro ha completamente sospeso le attività o ha subito un calo del fatturato superiore al 40 %. La partecipazione al regime è subordinata al mantenimento dell’occupazione.
(9)Il «regime speciale a sostegno delle imprese attive nel settore del turismo, condizionate dal turismo o associate a imprese soggette all’obbligo di sospensione totale» prevede compensazioni salariali per i lavoratori dipendenti del settore alberghiero e di altre imprese che forniscono alloggio ai turisti che hanno completamente sospeso le attività o che hanno subito un calo del fatturato superiore al 55 %; tali compensazioni sono subordinate al mantenimento dell’occupazione.
(10)Il «regime speciale a sostegno delle imprese che esercitano attività speciali predefinite» prevede compensazioni salariali per i lavoratori dipendenti delle imprese che hanno registrato un calo di almeno il 55% del loro fatturato; tali compensazioni sono subordinate al mantenimento dell’occupazione.
Fatto a Bruxelles, il 25 Settembre 2020
Per il Consiglio
Il Presidente
M. ROTH.
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.314.01.0013.01.ITA&toc=OJ:L:2020:314:TOC
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