Decisione d’Esecuzione (UE) 2020/1343 del Consiglio del 25 Settembre 2020 che concede alla Repubblica di Bulgaria sostegno temporaneo a norma del Regolamento (UE) 2020/672.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di COVID-19 (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il 7 agosto 2020 la Bulgaria ha chiesto l’assistenza finanziaria dell’Unione al fine di integrare gli sforzi nazionali volti ad affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell’epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.

(2)Si prevede che l’epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate dalla Bulgaria per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, avranno un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Le previsioni di primavera 2020 della Commissione prospettavano per la Bulgaria un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 2,8 % e al 25,5 % del prodotto interno lordo (PIL) entro la fine del 2020. Secondo le previsioni intermedie d’estate 2020 della Commissione, il PIL della Bulgaria diminuirà del 7,1 % nel 2020.

(3)L’epidemia di COVID-19 ha avuto ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro in Bulgaria. Ciò ha determinato un aumento repentino e severo della spesa pubblica bulgara connessa a due misure di integrazione salariale, illustrate nei considerando (4) e (5).

(4)In particolare, il «decreto n. 55 del Consiglio dei ministri, del 30 marzo 2020» (2), citato nella richiesta della Bulgaria del 7 agosto 2020, ha introdotto una misura che fornisce integrazioni salariali alle imprese che, a causa dell’epidemia di COVID-19, hanno ridotto o interrotto la propria attività volontariamente o in applicazione delle disposizioni di legge. Durante il periodo di partecipazione alla misura, e per un periodo successivo equivalente, l’occupazione dei dipendenti deve essere mantenuta. L’integrazione salariale per le imprese ammissibili ammonta al 60 % del salario lordo mensile (compresi i contributi previdenziali versati dai datori di lavoro) dei dipendenti beneficiari.

(5)Inoltre, il «decreto n. 151 del Consiglio dei ministri, del 3 luglio 2020» (3), citato nella richiesta della Bulgaria del 7 agosto 2020, ha introdotto una misura che fornisce integrazioni salariali alle imprese che, a causa dell’epidemia di COVID-19, hanno registrato un calo di fatturato pari almeno al 20 %. Durante il periodo di partecipazione alla misura, e per un periodo successivo equivalente, l’occupazione dei dipendenti deve essere mantenuta. L’integrazione salariale per le imprese ammissibili ammonta al 60 % del salario lordo mensile (compresi i contributi previdenziali versati dai datori di lavoro) dei dipendenti beneficiari.

(6)La Bulgaria soddisfa le condizioni per richiedere l’assistenza finanziaria di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. La Bulgaria ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva e programmata è aumentata di 511 000 000 EUR a decorrere dal 1o febbraio 2020 a causa delle misure nazionali adottate in risposta agli effetti socioeconomici dell’epidemia di COVID-19. Ciò costituisce un aumento repentino e severo perché le nuove misure coprono o sono intese a coprire una quota significativa delle imprese e della forza lavoro in Bulgaria.

(7)La Commissione, conformemente all’articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, ha consultato la Bulgaria e ha verificato l’aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a regimi di riduzione dell’orario lavorativo e a misure analoghe cui si fa riferimento nella richiesta del 7 agosto 2020.

(8)È opportuno pertanto fornire assistenza finanziaria per aiutare la Bulgaria a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dall’epidemia di COVID-19. La Commissione dovrebbe adottare le decisioni riguardanti le scadenze, l’entità e il rilascio di rate e quote in stretta collaborazione con le autorità nazionali.

(9)La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l’esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall’obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell’articolo 108 del trattato.

(10)È opportuno che la Bulgaria informi periodicamente la Commissione in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest’ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese.

(11)La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata raggiunta tenendo conto delle esigenze attuali e attese della Bulgaria e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

La Bulgaria soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672.

Articolo 2

1.L’Unione mette a disposizione della Bulgaria un prestito dell’importo massimo di 511 000 000 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.

2.Il periodo di disponibilità dell’assistenza finanziaria concessa dalla presente decisione è di 18 mesi a decorrere dal primo giorno dopo che la stessa ha preso effetto.

3.La Commissione eroga l’assistenza finanziaria dell’Unione a favore della Bulgaria al massimo in otto rate. Una rata può essere versata in una o più tranche. Le scadenze delle tranche della prima rata possono essere superiori alla scadenza media massima di cui al paragrafo 1. In tal caso le scadenze delle tranche successive sono fissate in modo che la scadenza media massima di cui al paragrafo 1 sia rispettata una volta che tutte le rate siano state erogate.

4.La prima rata è erogata con riserva dell’entrata in vigore dell’accordo sul prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672.

5.La Bulgaria paga, per ciascuna rata, i costi del finanziamento dell’Unione di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2020/672, oltre a eventuali commissioni, costi e spese derivanti dal finanziamento in cui incorra l’Unione relativi al prestito concesso a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

6.La Commissione decide in merito all’importo e all’erogazione delle rate, nonché all’importo delle tranche.

Articolo 3

La Bulgaria può finanziare le seguenti misure:

a)Integrazioni salariali per le imprese, secondo quanto previsto dal «decreto n. 55 del Consiglio dei ministri, del 30 marzo 2020»;

b)Integrazioni salariali per le imprese, secondo quanto previsto dal «decreto n. 151 del Consiglio dei ministri, del 3 luglio 2020».

Articolo 4

La Bulgaria informa la Commissione, entro il 30 marzo 2021 e successivamente ogni sei mesi, in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.

Articolo 5

La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione.

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione al destinatario.

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 Settembre 2020

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ROTH.

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.314.01.0010.01.ITA&toc=OJ:L:2020:314:TOC

 

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