Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 31, paragrafo 2,
vista la decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 2,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)Il 31 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1333.
(2)Il 27 marzo 2020 l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») ha rilasciato una dichiarazione sulla Libia, a nome dell’Unione, in cui tutte le parti erano chiamate a rispettare i diritti umani e il diritto internazionale.
(3)Il 12 maggio 2020 l’alto rappresentante ha rilasciato una dichiarazione a nome dell’Unione in cui affermava che l’Unione rimane determinata a che sia pienamente rispettato l’embargo sulle armi imposto dall’ONU in Libia. Sottolineava inoltre che deve essere compiuto ogni sforzo per assicurare la piena ed effettiva attuazione delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, anche attraverso le frontiere terrestri e aeree con la Libia.
(4)Oltre a ciò, la dichiarazione ricordava alle parti la necessità di rispettare il diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario, ribadendo che quanti lo violano sarebbero stati ritenuti responsabili.
(5)Il Consiglio rimane seriamente preoccupato per la situazione in Libia e, in particolare, per gli atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità del paese, comprese le violazioni dell’embargo dell’ONU sulle armi, nonché i tentativi illeciti di contrabbando del petrolio libico e le violazioni dei diritti umani.
(6)In tale contesto, e in considerazione del continuo inasprimento della violenza in Libia, due persone responsabili di violazioni dei diritti umani e tre entità coinvolte nella violazione dell’embargo dell’ONU sulle armi dovrebbero essere aggiunte all’elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive, riportato negli allegati II e IV della decisione (PESC) 2015/1333.
(7)È opportuno pertanto modificare di conseguenza gli allegati II e IV della decisione (PESC) 2015/1333,
Ha adottato la presente decisone:
Articolo 1
Gli allegati II e IV della decisione (PESC) 2015/1333 sono modificati in conformità dell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 21 Settembre 2020
Per il Consiglio
Il Presidente
BORRELL FONTELLES
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