Regolamento Delegato (UE) 2020/1314 della Commissione del 10 Luglio 2020 che modifica gli allegati II e III del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 3, e l’articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, diversi Stati membri hanno comunicato alla Commissione entro il 31 dicembre 2019 la rispettiva decisione relativa alla riduzione dell’importo dei pagamenti diretti ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, dello stesso regolamento, e il conseguente prodotto stimato della riduzione per l’anno civile 2020.

(2)Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, sesto comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, diversi Stati membri hanno comunicato alla Commissione entro il 31 dicembre 2019 la rispettiva decisione di rendere disponibile, come sostegno supplementare nell’ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nel 2021, una determinata percentuale del rispettivo massimale nazionale annuo per i pagamenti diretti per l’anno civile 2020.

(3)Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, sesto comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, diversi Stati membri hanno comunicato alla Commissione entro l’8 febbraio 2020 la rispettiva decisione di rendere disponibile, per i pagamenti diretti per l’anno civile 2020, un certo importo del sostegno da finanziare a titolo del FEASR nell’esercizio finanziario 2021.

(4)Sulla base delle predette comunicazioni, il regolamento delegato della Commissione (UE) 2020/756 (2) ha modificato i massimali nazionali e i massimali netti per i pagamenti diretti di cui, rispettivamente, agli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 per l’anno civile 2020.

(5)Tuttavia, le circostanze eccezionali dovute alla pandemia di Covid-19 e alle relative misure di contenimento adottate dagli Stati membri espongono gli agricoltori a gravi difficoltà. Al fine di attenuare le conseguenze di queste difficoltà, alcuni Stati membri hanno chiesto di rivedere le loro decisioni in materia di trasferimenti tra pilastri. Tenuto conto della natura senza precedenti delle attuali circostanze, appare opportuno accogliere tale richiesta, a condizione che gli importi e le decisioni riveduti non comportino una violazione delle legittime aspettative dei richiedenti.

(6)In particolare, la Danimarca ha comunicato alla Commissione la revisione della precedente decisione comunicata a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, sesto comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013. Il Belgio ha annullato la sua precedente decisione di trasferimento.

(7)Inoltre, Bulgaria, Danimarca, Croazia, Lussemburgo e Portogallo hanno comunicato alla Commissione la revisione della rispettiva precedente decisione comunicata a norma dell’articolo 14, paragrafo 2, sesto comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

(8)È pertanto necessario adeguare nuovamente i massimali di cui agli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 per l’anno civile 2020 al fine di incorporare gli importi e le decisioni rivisti comunicati.

(9)A seguito delle decisioni riviste comunicate dalla Danimarca, il relativo massimale nazionale e il relativo massimale netto per i pagamenti diretti nel 2020 restano invariati. Pertanto, non è necessario adeguare i massimali stabiliti dal regolamento delegato (UE) 2020/756 per quanto riguarda la Danimarca.

(10)Ai sensi dell’articolo 137, paragrafo 1, secondo comma, dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, nel Regno Unito per l’anno di domanda 2020 non si applica il regolamento (UE) n. 1307/2013 applicabile nell’anno 2020. Pertanto, per quanto riguarda il Regno Unito, non è necessario fissare nuovi massimali per l’anno 2020.

(11)È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013.

(12)Poiché le modifiche introdotte dal presente regolamento incidono sull’applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 per il 2020, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2020,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 Luglio 2020

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.307.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:307:TOC

 

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