Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 (1), in particolare l’articolo 21, paragrafo 2,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)Il 18 gennaio 2016 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2016/44.
(2)Il 27 marzo 2020 l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») ha rilasciato una dichiarazione sulla Libia a nome dell’Unione in cui tutte le parti erano chiamate a rispettare i diritti umani e il diritto internazionale.
(3)Il 12 maggio 2020 l’alto rappresentante ha rilasciato una dichiarazione a nome dell’Unione in cui affermava che l’Unione rimane determinata a che sia pienamente rispettato l’embargo sulle armi imposto dall’ONU in Libia. Sottolineava inoltre che deve essere compiuto ogni sforzo per assicurare la piena ed effettiva attuazione delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, anche attraverso le frontiere terrestri e aeree con la Libia.
(4)Oltre a ciò, la dichiarazione ricordava alle parti la necessità di rispettare il diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario, ribadendo che quanti lo violano sarebbero stati ritenuti responsabili.
(5)Il Consiglio rimane seriamente preoccupato per la situazione in Libia e, in particolare, per gli atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità del paese, comprese le violazioni dell’embargo dell’ONU sulle armi, nonché i tentativi illeciti di contrabbando del petrolio libico e le violazioni dei diritti umani.
(6)In tale contesto, e in considerazione del continuo inasprimento della violenza in Libia, due persone responsabili di violazioni dei diritti umani e tre entità coinvolte nella violazione dell’embargo dell’ONU sulle armi dovrebbero essere aggiunte all’elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive, riportato nell’allegato III del regolamento (UE) 2016/44.
(7)È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato III del regolamento (UE) 2016/44,
Ha adottato il presente regolamento:
Articolo 1
L’allegato III del regolamento (UE) 2016/44 è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 Settembre 2020
Per il Consiglio
Il Presidente
BORRELL FONTELLES.
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