Decisione d’Esecuzione (UE) 2020/1277 del Consiglio del 9 Settembre 2020 recate modifica della Decisione d’Esecuzione 2013/680/UE.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Con lettere protocollate dalla Commissione il 20 febbraio 2020, la Danimarca e la Svezia hanno chiesto l’autorizzazione a prorogare l’applicazione di una misura speciale di deroga agli articoli 168, 169, 170 e 171 della direttiva 2006/112/CE, a norma dei quali i soggetti passivi esercitano il diritto alla detrazione o al rimborso dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) nello Stato membro in cui l’imposta è stata assolta.

(2)A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, con lettera del 2 aprile 2020 la Commissione ha trasmesso le domande presentate dalla Danimarca e dalla Svezia agli altri Stati membri. Con lettera del 3 aprile 2020 la Commissione ha informato la Danimarca e la Svezia di disporre di tutte le informazioni necessarie alla valutazione delle domande.

(3)Le domande di deroga riguardano il recupero dell’IVA versata sui pedaggi per l’utilizzo del collegamento fisso dell’Öresund tra la Danimarca e la Svezia. Conformemente alle norme IVA sul luogo della prestazione di servizi relativi a un bene immobile, l’IVA sul pedaggio per il collegamento fisso dell’Öresund è dovuta in parte alla Danimarca e in parte alla Svezia.

(4)Con la decisione 2000/91/CE del Consiglio (2), la Danimarca e la Svezia sono state autorizzate, in deroga alla disposizione secondo la quale un soggetto passivo esercita il suo diritto alla detrazione o al rimborso dell’IVA nello Stato membro in cui l’imposta è stata assolta, ad applicare una misura speciale che consente ai soggetti passivi, fino al 31 dicembre 2002, di rivolgersi a un’unica amministrazione per il recupero dell’IVA. Tale autorizzazione è stata successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2006 dalla decisione 2003/65/CE del Consiglio (3) e fino al 31 dicembre 2013 dalla decisione 2007/132/CE del Consiglio (4). Con la decisione di esecuzione 2013/680/UE del Consiglio (5) la Danimarca e la Svezia sono state autorizzate ad applicare una misura speciale di deroga agli articoli 168, 169, 170 e 171 della direttiva 2006/112/CE dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

(5)La situazione fattuale e giuridica che giustificava la deroga non è mutata e continua a esistere. È opportuno pertanto autorizzare la Danimarca e la Svezia ad applicare la misura speciale per un ulteriore periodo limitato.

(6)L’applicazione della misura speciale non ha alcun impatto negativo sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA.

(7)È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2013/680/UE,

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

All’articolo 2 della decisione di esecuzione 2013/680/UE, la data «31 dicembre 2020» è sostituita da «31 dicembre 2027».

Articolo 2

La presente decisione ha effetto a decorrere dalla data della notifica.

Articolo 3

Il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 Settembre 2020

Per il Consiglio

Il Presidente

ROTH

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.300.01.0035.01.ITA&toc=OJ:L:2020:300:TOC

 

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