La Commissione Europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 91, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)La decisione di esecuzione 2014/190/UE della Commissione (2) fissa, tra l'altro, la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile ("IOG") e l'elenco delle regioni ammissibili all'IOG, a norma dell'articolo 91, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
(2)Con il regolamento (UE) 2020/1041 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013, la dotazione specifica per l'IOG per il 2020 è stata aumentata.
(3)Le regioni ammissibili a beneficiare dell'aumento delle risorse della dotazione specifica per l'IOG per il 2020 sono determinate in conformità all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) facendo riferimento agli ultimi dati annuali disponibili sulla disoccupazione giovanile. A norma dell'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, le spese per l'IOG sono ammissibili fino al 31 dicembre 2023 sia per le regioni che figurano già nei tre elenchi di cui all'allegato IV della decisione di esecuzione 2014/190/UE sia per le regioni ammissibili a beneficiare dell'aumento delle risorse della dotazione specifica per l'IOG per il 2020. Gli elenchi esistenti dovrebbero pertanto continuare ad applicarsi ed essere integrati con un elenco delle regioni ammissibili a beneficiare dell'aumento delle risorse della dotazione specifica per l'IOG per il 2020. Per ragioni di chiarezza e di trasparenza, l'allegato IV della decisione di esecuzione 2014/190/UE dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
(4)In conformità all'allegato VIII del regolamento (UE) n. 1303/2013, la ripartizione per Stato membro delle risorse aumentate per il 2020 dovrebbe seguire la stessa procedura applicata per l'assegnazione iniziale e per l'assegnazione delle risorse per il periodo 2017-2020. La ripartizione annuale della dotazione specifica per l'IOG, fissata a prezzi 2011 nell'allegato III della decisione di esecuzione 2014/190/UE, dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
(5)Al fine di consentire agli Stati membri di organizzarsi in anticipo, la ripartizione annuale dovrebbe inoltre essere indicata in prezzi correnti per riflettere l'indicizzazione in ragione del 2 % all'anno, in conformità all'articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013. L'allegato X della decisione di esecuzione 2014/190/UE dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
(6)È pertanto opportuno modificare la decisione di esecuzione 2014/190/UE,
Ha adottato la presente decisione:
Articolo 1
La decisione di esecuzione 2014/190/UE è così modificata:
1)Gli allegati III e IV sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato I della presente decisione;
2)L'allegato X è sostituito dal testo che figura nell'allegato II della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 2 Settembre 2020
Per la Commissione
Elisa FERREIRA
Membro della Commissione
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