La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, e l’articolo 17, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)L’ambito di applicazione dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2402 riguarda tutte le cartolarizzazioni, comprese quelle il cui prospetto deve essere compilato a norma del regolamento (UE) 2017/1129 (2) (denominate comunemente cartolarizzazioni «pubbliche») e quelle per le quali non è necessario redigere un prospetto (denominate comunemente cartolarizzazioni «private»). L’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2402 fa riferimento alle cartolarizzazioni le cui informazioni sono messe a disposizione tramite un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, escludendo pertanto le cartolarizzazioni private.
(2)Le cartolarizzazioni sono complesse ed eterogenee. Per consentire l’efficiente raccolta e valutazione dei dati da parte degli investitori, dei potenziali investitori, delle autorità competenti e, per le cartolarizzazioni pubbliche, da parte degli altri soggetti elencati all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402, le informazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere a) ed e), e all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402 dovrebbero essere messe a disposizione in un formato armonizzato. Inoltre, laddove le informazioni debbano essere messe a disposizione tramite un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, il formato armonizzato facilita anche la perfetta aggregazione e comparazione dei dati detenuti dai diversi repertori.
(3)Dovrebbero essere ridotti al minimo i costi per i partecipanti al mercato. Pertanto, il formato di segnalazione delle cartolarizzazioni dovrebbe essere per quanto possibile analogo a quello prescritto per la segnalazione dei contratti derivati ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e per la segnalazione delle informazioni relative alle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Inoltre, laddove le informazioni sono messe a disposizione tramite un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, il formato di segnalazione dovrebbe tenere conto anche delle soluzioni sviluppate dagli attuali centri di raccolta di dati sulle cartolarizzazioni. È quindi opportuno imporre, anche per la segnalazione relativa alle cartolarizzazioni, l’uso del formato XML, comunemente utilizzato per la segnalazione delle informazioni su prestiti e analoghe esposizioni sottostanti.
(4)Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente interconnesse in quanto determinano il formato e i modelli con cui il cedente, il promotore o la SSPE di una cartolarizzazione devono mettere a disposizione di varie parti le informazioni relative a tale cartolarizzazione, come previsto dal regolamento (UE) 2017/2402. Per garantire la coerenza tra dette disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e per offrire una visione globale e un accesso agevole a tutte le informazioni pertinenti della cartolarizzazione, è necessario riunire tali norme tecniche di attuazione in un unico regolamento.
(5)Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di attuazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.
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