Regolamento Delegato (UE) 2020/1224 della Commissione del 16 Ottobre 2019 che integra il Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 3, e l’articolo 17, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)L’ambito di applicazione dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2402 riguarda tutte le cartolarizzazioni, comprese quelle il cui prospetto deve essere compilato a norma del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) (denominate comunemente cartolarizzazioni «pubbliche») e quelle per le quali non è necessario redigere un prospetto (denominate comunemente cartolarizzazioni «private»). L’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402 fa riferimento alle cartolarizzazioni le cui informazioni sono messe a disposizione tramite un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, escludendo pertanto le cartolarizzazioni private. Per tenere conto di questa distinzione, il presente regolamento è stato suddiviso in sezioni distinte che specificano le informazioni da fornire in merito a tutte le cartolarizzazioni e le informazioni da fornire soltanto in merito alle cartolarizzazioni pubbliche.

(2)La comunicazione di talune informazioni relative alla cartolarizzazione è necessaria per gli investitori e i potenziali investitori, in quanto consente loro di compiere effettivamente la dovuta diligenza e un’adeguata valutazione del rischio di credito delle esposizioni sottostanti, del rischio di modello, del rischio giuridico, del rischio operativo, del rischio di controparte, del rischio di gestione, del rischio di liquidità e del rischio di concentrazione. Le informazioni da comunicare dovrebbero inoltre essere sufficientemente dettagliate da consentire ai soggetti di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402 di monitorare in modo efficace il funzionamento globale dei mercati delle cartolarizzazioni, le tendenze relative ai portafogli di attività sottostanti, le strutture di cartolarizzazione, l’interconnessione tra le controparti e gli effetti della cartolarizzazione nel panorama macroeconomico generale dell’Unione.

(3)Le cartolarizzazioni possono riguardare molti tipi di esposizioni sottostanti, quali prestiti, leasing, debiti, crediti o altri crediti commerciali che generano flussi di cassa. È pertanto opportuno stabilire requisiti di segnalazione su misura per i tipi di esposizioni sottostanti più importanti nell’Unione, tenendo conto sia delle consistenze sia della presenza geografica. È opportuno inoltre stabilire obblighi specifici di segnalazione per le esposizioni sottostanti «esoteriche» non rientranti tra i tipi più rilevanti, al fine di garantire la comunicazione di tutti i tipi di esposizioni sottostanti.

(4)Un tipo di esposizione sottostante può essere potenzialmente soggetto a più serie di obblighi di segnalazione previsti dal presente regolamento. In linea con l’attuale prassi di mercato, le informazioni su un portafoglio di esposizioni sottostanti costituito interamente da esposizioni su automobili dovrebbero essere comunicate utilizzando il modello corrispondente sulle esposizioni sottostanti su automobili contenuto negli allegati del presente regolamento, indipendentemente dal fatto che tali esposizioni siano prestiti o leasing. Analogamente, in linea con l’attuale prassi di mercato, le informazioni su un portafoglio di esposizioni sottostanti in cui le esposizioni sottostanti sono interamente leasing dovrebbero essere segnalate utilizzando il modello corrispondente delle esposizioni sottostanti su leasing di cui agli allegati del presente regolamento, a meno che il portafoglio di esposizioni sottostanti sia costituito interamente da leasing di automobili, nel qual caso per segnalare le informazioni dovrebbe essere utilizzato il modello delle esposizioni sottostanti su automobili di cui agli allegati del presente regolamento.

(5)Per motivi di coerenza dovrebbero essere applicati i termini relativi ai prestiti garantiti da immobili residenziali e da immobili non residenziali di cui alla raccomandazione CERS/2016/14 del Comitato europeo per il rischio sistemico (3). In linea con tale raccomandazione, un immobile destinato ad uso promiscuo residenziale e non residenziale dovrebbe essere considerato come un insieme di immobili distinti, ogni qualvolta sia possibile effettuare tale distinzione. Se tale distinzione non è possibile, l’immobile dovrebbe essere qualificato in base al suo uso prevalente.

(6)Al fine di assicurare la continuità con i modelli esistenti per la comunicazione di determinate informazioni, dovrebbero essere applicati anche i termini relativi alle microimprese e piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (4). Analogamente, dovrebbero essere applicati i termini relativi alle esposizioni sottostanti su automobili, beni di consumo, carte di credito e leasing di cui al regolamento delegato (UE) 2015/3 della Commissione (5).

(7)La granularità delle informazioni da comunicare per le esposizioni sottostanti la cartolarizzazione non ABCP dovrebbe rispecchiare le disposizioni vigenti in materia di comunicazione e di raccolta dei dati per ogni singolo prestito/leasing. Per quanto riguarda le finalità di dovuta diligenza, monitoraggio e vigilanza, i dati disaggregati a livello dell’esposizione sottostante sono utili per gli investitori in cartolarizzazioni, i potenziali investitori, le autorità competenti e, per quanto riguarda le cartolarizzazioni pubbliche, per gli altri soggetti di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2017/2402. Inoltre, i dati disaggregati a livello di esposizione sottostante sono fondamentali per ripristinare la fiducia del pubblico e degli investitori nei mercati delle cartolarizzazioni. Per quanto riguarda gli ABCP, sia la natura a breve termine delle passività che la presenza di forme supplementari di supporto al di là delle esposizioni sottostanti riducono la necessità di dati a livello di singolo prestito/leasing.

(8)Per gli investitori, i potenziali investitori, le autorità competenti e, per quanto riguarda le cartolarizzazioni pubbliche, gli altri soggetti di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402 è meno utile continuare a ricevere informazioni sulle esposizioni «inattive», in quanto le esposizioni «inattive», come i prestiti in stato di default per i quali non sono attesi ulteriori recuperi o i prestiti che sono stati rimborsati, rimborsati anticipatamente, cancellati, riacquistati o sostituiti, non contribuiscono più al profilo di rischio della cartolarizzazione. Per motivi di trasparenza è pertanto opportuno segnalare le informazioni sulla transizione delle esposizioni da «attive» a «inattive», ma non è necessario segnalare in seguito le esposizioni inattive.

(9)È possibile che gli obblighi di segnalazione di cui al regolamento (UE) 2017/2402 impongano di mettere a disposizione un numero considerevole di documenti e altri elementi. Al fine di agevolare la tracciabilità di tale documentazione, il cedente, il promotore o la SSPE dovrebbero utilizzare una serie di codici di elementi quando forniscono le informazioni a un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni.

(10)Conformemente alle migliori prassi in materia di obblighi di segnalazione e al fine di assistere gli investitori, i potenziali investitori, le autorità competenti e, per quanto riguarda le cartolarizzazioni pubbliche, gli altri soggetti di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402 nella ricerca delle informazioni pertinenti, dovrebbero essere attribuiti identificativi standardizzati alle informazioni messe a disposizione. Inoltre, tali identificativi standardizzati dovrebbero essere unici e permanenti, affinché sia possibile monitorare efficacemente l’evoluzione delle informazioni sulla cartolarizzazione.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.289.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:289:TOC

 

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