La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 27, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2017/2402 impone ai cedenti e ai promotori di presentare determinate informazioni all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) quando ritengano che una cartolarizzazione soddisfi i requisiti relativi a criteri semplici, trasparenti e standardizzati (STS) di cui agli articoli da 19 a 22 e da 23 a 26 dello stesso regolamento. Le informazioni da fornire variano a seconda dei diversi tipi di cartolarizzazioni notificate.
(2)Per consentire alle autorità competenti di esercitare le loro funzioni e permettere agli investitori e ai potenziali investitori di esercitare la due diligence, sono necessarie informazioni sufficientemente dettagliate e pertinenti per la notifica STS che permettano di stabilire se sono soddisfatti i criteri STS. Nello specifico, è opportuno che la logica alla base della scelta di un fattore di omogeneità e dell’esclusione di altri fattori sia inclusa nella notifica così da improntare la valutazione del criterio di omogeneità. Per alcuni criteri STS è sufficiente la semplice conferma della conformità, mentre altri richiedono informazioni ulteriori. È pertanto necessario distinguere tra i requisiti per i quali è sufficiente una semplice conferma e quelli per i quali è necessaria una spiegazione concisa o una spiegazione dettagliata.
(3)Le cartolarizzazioni per le quali non deve essere redatto il prospetto a norma del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) (cartolarizzazioni private) consentono alle parti di effettuare operazioni di cartolarizzazione senza divulgare informazioni commerciali sensibili. Pertanto per le notifiche STS di tali cartolarizzazioni è opportuno limitare le informazioni da pubblicare alle informazioni commerciali non sensibili.
(4)Per facilitare l’accesso alle informazioni pertinenti per i requisiti STS, i cedenti e i promotori dovrebbero poter inserire un riferimento al prospetto redatto per la cartolarizzazione a norma del regolamento (UE) 2017/1129, ad altra pertinente documentazione di base di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402 o a qualsiasi altro documento contenente informazioni pertinenti per la notifica STS.
(5)Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’ESMA ha presentato alla Commissione.
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