La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 27, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
(1)Per facilitare notifiche efficaci e armonizzate è opportuno che le informazioni riguardanti le cartolarizzazioni che soddisfano i requisiti in materia di criteri semplici, trasparenti e standardizzati (STS) di cui agli articoli da 19 a 22 e agli articoli da 23 a 26 del regolamento (UE) 2017/2402 siano segnalate all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) in un formato coerente e in conformità a norme uniformi.
(2)La comunicazione delle informazioni in un formato armonizzato consente la raccolta efficiente dei dati da parte dell’ESMA e facilita i controlli di coerenza e la valutazione della completezza da parte degli investitori e delle autorità competenti. Pertanto è opportuno specificare il formato di ciascuno dei campi da segnalare nella notifica STS e le informazioni da comunicare all’ESMA dovrebbero essere trasmesse per via elettronica.
(3)Il presente regolamento è basato sul progetto di norme tecniche di attuazione presentato dall’ESMA alla Commissione a norma dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
(4)L’ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sul progetto di norme tecniche di attuazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
Moduli per la notifica STS
1.Le informazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/1226 della Commissione (3) sono fornite mediante il modulo di cui all’allegato I del presente regolamento.
2.Le informazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/1226 sono fornite mediante il modulo di cui all’allegato II del presente regolamento.
3.Le informazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/1226 sono fornite mediante il modulo di cui all’allegato III del presente regolamento.
4.Se le informazioni da comunicare a norma del presente articolo non sono disponibili o non sono richieste in ragione dell’applicazione delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 43 del regolamento (UE) 2017/2402, la notifica riporta la dizione «Non applicabile in ragione dell’applicazione delle disposizioni transitorie» nel campo o nei campi pertinenti degli allegati del presente regolamento.
5.Le informazioni di cui al presente articolo sono trasmesse in formato elettronico a lettura automatica.
6.Le «Informazioni supplementari» di cui all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1226 sono incluse nel campo «Casella da compilare» degli allegati da I a III del presente regolamento.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 Novembre 2019
Per la Commissione
Il Presidente
Jean Claude JUNCKER
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