La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 8,
considerando quanto segue:
(1)Un formato uniforme per le domande presentate all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) per la registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni o per l’estensione della registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni dovrebbe garantire che siano presentate all’ESMA e da essa facilmente identificate tutte le informazioni richieste a norma del regolamento delegato (UE) 2020/1230 della Commissione (2).
(2)È importante che le informazioni contenute in tali domande siano presentate in un formato che ne consenta la conservazione per gli usi futuri e per la riproduzione. Tali domande dovrebbero pertanto essere presentate su un supporto durevole.
(3)Per facilitare l’identificazione delle informazioni presentate nell’ambito di tali domande, è opportuno fornire un numero di riferimento unico e un titolo per ciascuno dei rispettivi documenti. Per lo stesso motivo il richiedente dovrebbe essere tenuto a identificare le informazioni fornite facendo riferimento alla disposizione del regolamento delegato (UE) 2020/1230 che concerne dette informazioni.
(4)Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l’ESMA ha presentato alla Commissione.
(5)A norma dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), l’ESMA ha effettuato una consultazione pubblica sui progetti di norme tecniche di attuazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del medesimo regolamento,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
Formato della domanda di registrazione e della domanda di estensione della registrazione
(1)I richiedenti la registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni a norma dell’articolo 10, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402 utilizzano i formati di cui all’allegato 1 del presente regolamento.
(2)I repertori di dati sulle negoziazioni che richiedono l’estensione della registrazione a norma dell’articolo 10, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402 utilizzano i formati di cui all’allegato 2 del presente regolamento.
(3)Ai fini dei paragrafi 1 e 2, le domande sono presentate:
a)Su un supporto durevole quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4);
b)Con un numero di riferimento unico assegnato a ciascun documento contenuto nella domanda.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 Novembre 2019
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
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