Regolamento Delegato (UE) 2020/1229 della Commissione del 29 Novembre 2019 che integra il Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 7, lettera a), e l’articolo 17, paragrafo 2, lettere b), c) e d),

considerando quanto segue:

(1)I soggetti di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402 dovrebbero essere in condizione di assolvere alle loro responsabilità, ai loro mandati e obblighi rispettivi. Le informazioni che i repertori di dati sulle cartolarizzazioni forniscono a tali soggetti dovrebbero pertanto essere di qualità elevata e prestarsi all’aggregazione e comparazione tempestiva, strutturata ed esauriente tra i diversi repertori di dati sulle cartolarizzazioni. I repertori di dati sulle cartolarizzazioni dovrebbero perciò valutare se dette informazioni sono complete e coerenti prima di metterle a disposizione di tali soggetti e dovrebbero fornire loro un rapporto di fine giornata e un punteggio globale di completezza dei dati.

(2)Le procedure per la verifica della completezza e coerenza delle informazioni che i cedenti, i promotori o le SSPE segnalano ai repertori di dati sulle cartolarizzazioni dovrebbero tenere conto della varietà di tipi, caratteristiche e pratiche di cartolarizzazione. È quindi opportuno stabilire procedure di verifica che prevedano la comparazione delle informazioni segnalate per cartolarizzazioni tra loro simili, quali le cartolarizzazioni con cedente, tipo di esposizione sottostante, caratteristica strutturale o geografica identici o collegati.

(3)Per garantire la qualità delle informazioni segnalate, le procedure di verifica dovrebbero altresì applicarsi alla completezza e coerenza della documentazione che le corrobora. Data tuttavia la difficoltà relativa della verifica della completezza e coerenza di tale documentazione, i repertori di dati sulle cartolarizzazioni dovrebbero richiedere ai soggetti segnalanti di confermare per iscritto che la documentazione riguardante le cartolarizzazioni che essi mettono a disposizione è completa e coerente. Gli aggiornamenti rilevanti della documentazione già trasmessa dovrebbero essere considerati un nuovo documento sulla cartolarizzazione che impone una richiesta di conferma scritta.

(4)Per mettere i soggetti di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402 in condizione di assolvere alle loro responsabilità, ai loro mandati e obblighi rispettivi, le informazioni relative alle cartolarizzazioni a cui tali soggetti devono avere accesso diretto e immediato dovrebbero essere comparabili tra i diversi repertori di dati sulle cartolarizzazioni secondo modalità armonizzate e coerenti. Tali informazioni dovrebbero pertanto essere trasmesse nel formato XML (Extensible Markup Language), che è ampiamente utilizzato nel settore finanziario.

(5)Dovrebbe essere garantita la riservatezza di ogni tipo di dati scambiati trai repertori di dati sulle cartolarizzazioni e i soggetti di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402. Tali scambi dovrebbero quindi essere effettuati tramite una connessione tra macchine (machine-to-machine) sicura e utilizzando protocolli di cifratura dei dati. Al fine di garantire standard minimi comuni dovrebbe essere utilizzato un protocollo di trasferimento dei file SSH.

(6)I dati relativi alle ultime esposizioni sottostanti la cartolarizzazione, alle comunicazioni agli investitori, alle informazioni privilegiate e a quelle sugli eventi significativi, nonché gli indicatori della qualità e della tempestività di tali dati sono essenziali ai fini del controllo continuativo delle posizioni di investimento verso la cartolarizzazione e dei potenziali investimenti, nonché della stabilità finanziaria e del rischio sistemico. I soggetti di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402 dovrebbero quindi avere accesso a tali dati su base periodica predefinita o ad hoc in funzione della loro necessità di acquisire tali dati.

(7)Le cartolarizzazioni sono complesse ed eterogenee e gli utenti che accedono alle informazioni dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni sono diversificati. È quindi essenziale agevolare l’accesso diretto e immediato a serie di dati e informazioni specifiche. Tale accesso dovrebbe comprendere l’accesso in un formato leggibile da dispositivo automatico ai dati e a tutte le informazioni attuali e storiche concernenti una cartolarizzazione registrati in un repertorio. A tal fine, dovrebbero essere disciplinate le richieste ad hoc volte a ottenere informazioni specifiche. I termini entro i quali i repertori di dati sulle cartolarizzazioni dovrebbero fornire i dati ai soggetti di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402 dovrebbero essere armonizzati per facilitare il trattamento efficiente dei dati da parte di tali soggetti e repertori di dati sulle cartolarizzazioni. Allo stesso tempo, è opportuno garantire che i dati vengano acquisiti entro termini che consentono l’efficace adempimento delle responsabilità dei soggetti richiedenti.

(8)I soggetti di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402 fanno affidamento sui dati conservati dai repertori di dati sulle cartolarizzazioni, anche per raffrontare le cartolarizzazioni attuali con quelle precedenti. Pertanto è opportuno specificare che i repertori debbano conservare i dati relativi a una cartolarizzazione per 10 anni a decorrere dalla cessazione della cartolarizzazione, a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402 e dell’articolo 80, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(9)Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente interconnesse in quanto riguardano standard e procedure inerenti alla raccolta e al trattamento delle informazioni detenute dai repertori di dati sulle cartolarizzazioni e all’accesso a dette informazioni. È pertanto opportuno riunire tali disposizioni in un unico regolamento.

(10)Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.289.01.0335.01.ITA&toc=OJ:L:2020:289:TOC

 

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