La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 7, terzo comma, nella misura in cui si riferisce al primo comma, lettere b) e c),
considerando quanto segue:
(1)L’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402 prevede che le informazioni per un’operazione di cartolarizzazione siano messe a disposizione mediante un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni o, in assenza di un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni registrato conformemente all’articolo 10 del medesimo regolamento, mediante un sito web che soddisfi determinati requisiti. L’articolo 10 del regolamento (UE) 2017/2402 stabilisce le condizioni e la procedura per la registrazione dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni, in particolare l’obbligo di presentare una domanda di registrazione o, nel caso dei repertori di dati sulle negoziazioni già registrati ai sensi del titolo VI, capo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o ai sensi del capo III del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), una domanda di estensione della registrazione ai fini dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2017/2402.
(2)Al fine di ridurre al minimo i costi operativi aggiuntivi per i partecipanti al mercato, le norme per la registrazione dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni, comprese le norme per la registrazione mediante estensione della registrazione ai fini dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2017/2402, dovrebbero basarsi sulle infrastrutture, le procedure operative e i formati esistenti che sono stati introdotti in relazione alla segnalazione delle operazioni di finanziamento tramite titoli e dei contratti derivati. Le norme in materia di registrazione dovrebbero tuttavia riflettere anche le specificità delle cartolarizzazioni, comprese le complessità associate all’hosting dei dati e della documentazione relativi alla cartolarizzazione, e dovrebbero riflettere i recenti sviluppi del mercato, come l’uso comune dell’identificativo della persona giuridica (LEI), che migliora l’organizzazione e la classificazione delle informazioni sui soggetti giuridici da fornire nella domanda. Per chiarezza e facilità di consultazione per i richiedenti è altresì auspicabile che le norme in materia di registrazione seguano l’ordine dei pertinenti requisiti di cui al regolamento (UE) 2017/2402.
(3)Le cartolarizzazioni sono strumenti molto complessi che comportano molte tipologie di informazioni diverse, tra cui informazioni sulle caratteristiche delle esposizioni sottostanti, informazioni sui flussi di cassa, informazioni sulla struttura della cartolarizzazione e informazioni sugli accordi giuridici e operativi conclusi con terzi. È pertanto importante che il futuro repertorio di dati sulle cartolarizzazioni dimostri di possedere conoscenze ed esperienza professionale sufficienti in materia di cartolarizzazioni e la capacità di ricevere, trattare e mettere a disposizione le informazioni pertinenti di cui al regolamento (UE) 2017/2402. I futuri repertori di dati sulle cartolarizzazioni dovrebbero inoltre poter dimostrare che il personale, i sistemi, i controlli e le procedure siano adeguati a garantire la conformità ai requisiti di cui al regolamento (UE) 2017/2402.
(4)I repertori di dati sulle cartolarizzazioni possono fornire servizi, denominati «servizi accessori inerenti a cartolarizzazione», che sono direttamente correlati alla prestazione di servizi per i quali è richiesta la registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni a norma del regolamento (UE) 2017/2402 (di seguito «servizi di base inerenti a cartolarizzazione») e che da essa derivano. Ad esempio, i repertori di dati sulle cartolarizzazioni possono fornire servizi di ricerca o consulenza a un potenziale emittente di cartolarizzazioni che utilizza i dati sulle cartolarizzazioni di cui i repertori di dati sulle cartolarizzazioni dispongono. I repertori di dati sulle cartolarizzazioni possono fornire anche servizi accessori che non sono direttamente correlati alla prestazione di servizi di base inerenti a cartolarizzazione, né da essa derivano (servizi accessori non inerenti a cartolarizzazione). Tuttavia, l’uso di risorse comuni nell’ambito del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni per la fornitura sia di servizi di base inerenti a cartolarizzazione che di servizi accessori inerenti a cartolarizzazione o anche di servizi accessori non inerenti a cartolarizzazione potrebbe comportare un contagio dei rischi operativi tra questi servizi. I servizi che comportano la convalida, la riconciliazione, il trattamento o la conservazione di informazioni possono quindi necessitare di un mezzo efficace di separazione operativa al fine di evitare tale contagio. D’altro canto, pratiche come sistemi di front-end comune, un punto di accesso comune alle informazioni o l’utilizzo dello stesso personale per vendite, conformità o servizi di assistenza ai clienti potrebbero essere considerate meno esposte al rischio di contagio e, di conseguenza, non richiedere necessariamente una separazione operativa. I richiedenti la registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni dovrebbero pertanto essere tenuti a dimostrare di aver stabilito un livello adeguato di separazione operativa tra le risorse, i sistemi e le procedure utilizzati nelle linee di attività che sono coinvolte nella fornitura di servizi di base inerenti a cartolarizzazione e le risorse, i sistemi e le procedure utilizzati in altre linee di attività coinvolte nella fornitura di servizi accessori, indipendentemente dal fatto che queste altre linee di attività siano gestite dal repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, da un soggetto affiliato o da altro soggetto.
(5)L’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402 prevede una domanda semplificata di estensione della registrazione, qualora i repertori di dati sulle negoziazioni registrati a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 o a norma del regolamento (UE) 2015/2365 chiedano di estendere la registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni ai fini dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2017/2402. Pertanto, al fine di evitare una duplicazione degli obblighi, le informazioni che il repertorio di dati sulle negoziazioni richiedente un’estensione della registrazione è tenuto a fornire dovrebbero limitarsi a informazioni dettagliate sugli adattamenti necessari per garantire la conformità al regolamento (UE) 2017/2402.
(6)Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.
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