Regolamento d’Esecuzione 2020/1158 della Commissione del 5 Agosto 2020 relativo alle condizioni d’importazione di prodotti alimentari e alimenti per animali originari dei Paesi terzi.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (2), in particolare l’articolo 54, paragrafo 4, primo comma, lettera b), e l’articolo 90, primo comma, lettere a), c) ed f),

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 733/2008 del Consiglio (3) aveva fissato le tolleranze massime di radioattività per determinati prodotti agricoli originari dei paesi terzi. Aveva inoltre disposto che gli Stati membri procedessero a controlli su tali prodotti prima della loro immissione in libera pratica, al fine di garantire l’osservanza delle tolleranze di radioattività ivi fissate. Detto regolamento ha cessato di produrre effetti il 31 marzo 2020. Poiché la raccomandazione 2003/274/Euratom della Commissione (4) fa riferimento ai livelli massimi consentiti di radioattività fissati da tale regolamento del Consiglio, è opportuno modificarla affinché faccia riferimento ai livelli massimi stabiliti dal presente regolamento.

(2)A seguito dell’incidente verificatosi il 26 aprile 1986 nella centrale nucleare di Chernobyl, si sono disperse nell’atmosfera considerevoli quantità di elementi radioattivi, che hanno investito numerosi paesi terzi. Tale contaminazione può ancora costituire una minaccia per la salute pubblica e degli animali nell’Unione, pertanto è opportuno disporre di misure a livello dell’Unione per garantire la sicurezza dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali originari di tali paesi terzi o da essi provenienti.

(3)L’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 prevede la possibilità di adottare determinate misure dell’Unione per alimenti e mangimi importati da un paese terzo quando sia manifesto che tali alimenti o mangimi possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l’ambiente che non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati. In linea con la prassi adottata a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima e inaugurata con il regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2011 della Commissione (5) di basare tali misure sull’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (CE) n. 178/2002, la Commissione propone di introdurre misure successive sulla base di tale disposizione.

(4)Nei pareri del 15 novembre 2018 (6) e del 13 giugno 2019 (7) il gruppo di esperti di cui all’articolo 31 del trattato Euratom ha confermato che i livelli massimi ammissibili di radioattività attualmente applicabili, espressi in termini di cesio radioattivo pari a 370 Bq/kg per il latte, i prodotti lattiero-caseari e gli «alimenti destinati ai lattanti» e a 600 Bq/kg per tutti gli altri prodotti, forniscono un livello di protezione adeguato. Poiché nei pareri del gruppo di esperti con l’espressione «alimenti destinati ai lattanti» si intendono gli alimenti destinati ai bambini fino a tre anni, è opportuno utilizzare l’espressione «alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia», conformemente alle definizioni di «lattanti» e di «bambini nella prima infanzia» di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Gli «altri prodotti» cui si applica il livello massimo di 600 Bq/kg consistono nei prodotti alimentari, compresi i prodotti alimentari secondari, diversi dagli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, e negli alimenti per animali ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (Euratom) 2016/52 del Consiglio (9).

(5)Alcuni prodotti originari dei paesi terzi interessati dall’incidente di Chernobyl presentano ancora una contaminazione da cesio radioattivo superiore ai livelli massimi ammissibili summenzionati. Studi condotti negli ultimi anni dimostrano che la contaminazione da cesio-137 a seguito dell’incidente di Chernobyl rimane elevata per un certo numero di prodotti derivati da specie che vivono e crescono nelle foreste e nelle aree boschive. Ciò è dovuto alla persistenza in tale ecosistema di livelli significativi di cesio radioattivo e al tempo di dimezzamento fisico di quest’ultimo, pari a 30 anni.

(6)Poiché il radionuclide cesio-134, con un tempo di dimezzamento fisico di circa due anni, è completamente decaduto dall’incidente di Chernobyl, è opportuno che il livello massimo si riferisca solo al cesio-137, in quanto l’analisi del cesio-134 costituisce un onere aggiuntivo.

(7)Negli ultimi 10 anni al sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF) sono stati notificati casi di non conformità ai livelli massimi in partite di funghi importati da diversi paesi terzi. Negli ultimi 10 anni sono stati segnalati al RASFF alcuni casi di non conformità ai livelli massimi in partite di mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti e prodotti derivati del genere Vaccinium, ma nessun caso di non conformità nelle carni di selvaggina.

(8)Ne consegue che i prodotti alimentari e gli alimenti per animali importati da alcuni paesi terzi possono presentare una contaminazione radioattiva e quindi comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l’ambiente che richiede misure a livello dell’Unione prima che tali prodotti entrino nel mercato dell’Unione.

(9)Il regolamento (CE) n. 1635/2006 della Commissione (10) reca le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 733/2008. A norma di detto regolamento, gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti dei paesi terzi interessati dall’incidente di Chernobyl per determinati prodotti agricoli rilascino certificati d’esportazione attestanti che i relativi prodotti rispettano le tolleranze massime fissate nel regolamento (CE) n. 733/2008. I paesi terzi in questione sono elencati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1635/2006.

(10)Il regolamento (CE) n. 1609/2000 (11) della Commissione fissa un elenco di prodotti cui si applica il regolamento (CE) n. 733/2008.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.257.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:257:TOC

 

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