Decisione d’Esecuzione (UE) 2020/1168 della Commissione del 6 Agosto 2020 che modifica la Decisione d’Esecuzione (UE) 2016/587 per quanto riguarda l’illuminazione esterna efficace mediante l’uso di diodi a emissione di luce nelle autovetture.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)Il 19 novembre 2019 i costruttori FCA Italy SpA, Jaguar Land Rover LTD, OPEL Automobile GmbH-PSA, Automobiles Citroen, Automobiles Peugeot, PSA Automobiles SA, Renault, Škoda Auto a.s e Ford-Werke GmbH («i richiedenti») hanno presentato congiuntamente una domanda ai sensi dell’articolo 12 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione (2) per modificare la decisione di esecuzione (UE) 2016/587 della Commissione (3) in modo che l’illuminazione esterna efficace mediante l’uso di diodi a emissione di luce (LED), approvata come tecnologia innovativa ai sensi di tale decisione, comprenda l’illuminazione delle autovetture che possono essere alimentate con determinati combustibili alternativi.

(2)In particolare, i richiedenti hanno chiesto che la decisione di esecuzione (UE) 2016/587 contempli l’illuminazione esterna efficace del veicolo mediante l’uso di LED in autovetture che possono essere alimentate con gas di petrolio liquefatto (GPL), gas naturale compresso (GNC) o etanolo (E85) e che alcuni fattori nella metodologia di prova per determinare i risparmi di CO2 siano adeguati di conseguenza.

(3)La Commissione ha valutato la richiesta conformemente all’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/631, al regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 e alle linee guida tecniche per la preparazione di richieste di approvazione di tecnologie innovative a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (5)(versione luglio 2018) (6).

(4)Visto il crescente utilizzo di GPL e GNC nelle autovetture nuove, è opportuno chiarire che i risparmi di CO2 derivanti dall’uso di sistemi di illuminazione esterna efficace a LED sui veicoli che possono essere alimentati con tali combustibili dovrebbero essere presi in considerazione come risparmi di CO2 attribuiti a una tecnologia innovativa.

(5)Per quanto riguarda le automobili alimentate a GPL e GNC, subordinatamente all’aggiunta di alcuni fattori specifici del combustibile, si considera opportuno il metodo di prova di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/587 per determinare i risparmi di CO2 dovuti all’illuminazione a LED nelle autovetture alimentate con tali combustibili.

(6)Per quanto riguarda l’E85, essendo tale combustibile limitatamente disponibile sul mercato dell’Unione nel suo complesso, esso non dovrebbe essere distinto dalla benzina ai fini della metodologia per determinare i risparmi di CO2.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.258.01.0027.01.ITA&toc=OJ:L:2020:258:TOC

 

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