Il Comitato Misto,
visto l’accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall’altra (1), in particolare l’articolo 34, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)Il protocollo n. 1 dell’accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall’altra («accordo»), concerne il trattamento tariffario e le disposizioni particolari applicabili a determinate specie di pesci e prodotti della pesca immessi in libera circolazione nell’Unione europea oppure importati nelle isole Færøer. L’allegato del protocollo n. 1 indica i dazi doganali preferenziali e le altre condizioni applicabili alle importazioni nell’Unione europea di prodotti originari delle e provenienti dalle isole Færøer.
(2)Le isole Færøer hanno presentato una richiesta basata sull’articolo 36 dell’accordo affinché i codici NC 0303 53 90 e 1604 13 90 siano aggiunti nell’allegato del protocollo n. 1. L’Unione europea ritiene, dopo aver esaminato il mercato pertinente, che i prodotti a cui si riferiscono tali codici potrebbero essere importati nell’Unione europea in esenzione da dazi e senza limitazioni quantitative.
(3)Il protocollo n. 4 dell’accordo contiene le disposizioni particolari applicabili alle importazioni di taluni prodotti agricoli diversi da quelli elencati nel protocollo n. 1.
(4)A norma dell’articolo 1 del protocollo n. 4, l’Unione europea ha permesso inizialmente concessioni tariffarie per gli alimenti per pesci delle isole Færøer, per un contingente tariffario annuale in esenzione da dazi pari a 5 000 tonnellate. Tale contingente tariffario esente da dazi è stato modificato dalla decisione n. 2/98 del comitato misto CE/Danimarca-Isole Færøer (2), che lo ha aumentato a 10 000 tonnellate a partire dal 1o gennaio 2000, nonché dalla decisione n. 1/2007 del comitato misto CE/Danimarca-Isole Færøer (3), che lo ha aumentato a 20 000 tonnellate e ha disposto che gli alimenti per pesci che beneficiano del regime d’importazione preferenziale non possono contenere glutine aggiunto.
(5)Le isole Færøer hanno chiesto di modificare il protocollo n. 4 d eliminando le limitazioni per il glutine aggiunto contenuto negli alimenti per pesci che beneficiano del trattamento preferenziale, dato che il glutine è diventato una materia prima essenziale nella composizione degli alimenti per pesci.
(6)L’articolo 2 del protocollo n. 4 elenca le merci originarie dell’Unione europea contemplate nei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato per le quali le isole Færøer non concedono un’esenzione da tariffe e dazi all’importazione nel loro territorio.
(7)L’Unione europea ha chiesto che sia aperto un contingente tariffario esente da dazi per i codici NC 0204, 0206 80 99, 0206 90 99, 0210 90 11, 0210 90 60 ed ex 0210 90 90, elencati all’articolo 2 del protocollo n. 4. Le isole Færøer ritengono che possa essere concesso un contingente tariffario esente da dazi pari a 80 tonnellate di esportazioni per i prodotti dell’Unione europea a cui si riferiscono tali codici, con riserva di un periodo di transizione di tre anni con un contingente tariffario esente da dazi pari a 40 tonnellate.
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