Decisione d’Esecuzione (UE) 2020/1161 della Commissione del 4 Agosto 2020 che istituisce un elenco di controllo delle sostanze da sottoporre a monitoraggio a livello dell’Unione nel settore della politica delle acque.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 8 ter, paragrafo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)L’articolo 8 ter, paragrafo 1, della direttiva 2008/105/CE prevede la costituzione di un elenco di controllo delle sostanze per le quali è necessario raccogliere dati di monitoraggio a livello dell’Unione allo scopo di facilitare i futuri esercizi di definizione delle priorità d’intervento a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Il primo elenco di controllo prevedeva per ciascuna sostanza l’indicazione delle matrici per i controlli e dei metodi possibili di analisi che non comportassero costi eccessivi.

(2)Le sostanze nell’elenco di controllo sono selezionate tra quelle che, stando alle informazioni disponibili, potrebbero presentare un rischio significativo a livello dell’Unione per l’ambiente acquatico o attraverso l’ambiente acquatico, ma per le quali l’insufficienza dei dati di monitoraggio non consente di giungere a una conclusione circa i rischi reali che esse presentano. Le sostanze altamente tossiche, impiegate in molti Stati membri e scaricate in ambiente acquatico ma raramente o mai monitorate, dovrebbero essere prese in considerazione per l’inclusione nell’elenco di controllo. Il processo di selezione dovrebbe tener conto delle informazioni indicate all’articolo 8 ter, paragrafo 1, lettere da a) a e), della direttiva 2008/105/CE, prestando particolare attenzione agli inquinanti emergenti.

(3)Il monitoraggio delle sostanze figuranti nell’elenco di controllo dovrebbe generare dati di elevata qualità sulla loro concentrazione nell’ambiente acquatico, adatti a suffragare la valutazione del rischio che sta alla base dell’individuazione delle sostanze prioritarie, nel corso di un esercizio di riesame separato conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE. Nell’ambito di tale riesame, le sostanze che comportano un rischio significativo dovrebbero essere prese in considerazione ai fini della loro inclusione nell’elenco delle sostanze prioritarie. In seguito, verrebbe stabilito anche uno standard di qualità ambientale che gli Stati membri dovrebbero soddisfare. La proposta di inclusione di una sostanza nell’elenco delle sostanze prioritarie dovrebbe essere soggetta a una valutazione d’impatto.

(4)Il primo elenco di controllo delle sostanze è stato istituito dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/495 della Commissione (3) e conteneva dieci sostanze o gruppi di sostanze, oltre ad un’indicazione delle matrici per i controlli, dei metodi possibili di analisi che non comportassero costi eccessivi e i limiti massimi ammissibili del metodo di rilevazione.

(5)Conformemente all’articolo 8 ter, paragrafo 2, della direttiva 2008/105/CE, la Commissione è tenuta ad aggiornare l’elenco di controllo ogni due anni. In sede di aggiornamento dell’elenco, la Commissione elimina dallo stesso tutte le sostanze per le quali si può concludere la valutazione dei rischi di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE senza dati di monitoraggio supplementari.

(6)L’elenco di controllo è stato aggiornato nel 2018 come stabilito nella decisione di esecuzione (UE) 2018/840 della Commissione (4) con l’eliminazione di cinque sostanze e l’aggiunta di tre, di conseguenza l’elenco conteneva otto sostanze o gruppi di sostanze.

(7)A norma dell’articolo 8 ter, paragrafo 2, della direttiva 2008/105/CE, la durata del periodo continuo di monitoraggio dell’elenco di controllo per ogni singola sostanza non supera i quattro anni. Di conseguenza l’obbligo di monitoraggio delle cinque sostanze o gruppi di sostanze presenti nella lista di controllo dal 2015, vale a dire 17-alfa-etinilestradiolo (EE2), 17-beta-estradiolo (E2) ed estrone (E1), il gruppo degli antibiotici macrolidi, metiocarb e il gruppo dei neonicotinoidi, è cessato nel 2019. I dati di monitoraggio ottenuti saranno presi in considerazione nell’ambito dell’esercizio di attribuzione delle priorità di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE.

(8)Sulla base dei dati di monitoraggio ottenuti dal 2018 per le altre tre sostanze, vale a dire metaflumizone, amoxicillina e ciprofloxacina, la Commissione ha concluso che sono stati ottenuti insufficienti dati di monitoraggio di elevata qualità, pertanto tali sostanze dovrebbero rimanere nell’elenco di controllo.

(9)Nel corso del 2019 la Commissione ha raccolto dati su una serie di altre sostanze che potrebbero essere incluse nell’elenco di controllo. Essa ha tenuto conto dei diversi tipi di informazioni pertinenti di cui all’articolo 8 ter, paragrafo 1, della direttiva 2008/105/CE e consultato esperti degli Stati membri e gruppi di portatori di interesse. Le sostanze per le quali sussistono dubbi in merito alla loro tossicità o per le quali la sensibilità, l’affidabilità o la comparabilità dei metodi di monitoraggio disponibili non sono adeguate, non dovrebbero essere incluse nell’elenco di controllo. L’antibiotico sulfamidico sulfametossazolo e l’antibiotico delle diamminopirimidine trimetoprim, l’antidepressivo venlafaxina e il suo metabolita O-desmetilvenlafaxina, un gruppo di tre prodotti farmaceutici azolici (clotrimazolo, fluconazolo e miconazolo) e di sette pesticidi azolici (imazalil, ipconazolo, metconazolo, penconazolo, procloraz, tebuconazolo, tetraconazolo) e i fungicidi famoxadone e dimossistrobina sono stati individuati come candidati idonei. L’inclusione dei diversi prodotti farmaceutici è coerente con l’approccio strategico dell’Unione europea riguardo all’impatto ambientale dei farmaci (5) e l’inclusione dei due antibiotici è inoltre coerente con il piano d’azione europeo «One Health» contro la resistenza antimicrobica (6), il quale incoraggia l’uso della lista di controllo per «migliorare le conoscenze sulla comparsa e sulla diffusione degli antimicrobici nell’ambiente».

(10)Conformemente all’articolo 8 ter, paragrafo 1, della direttiva 2008/105/CE, la Commissione ha individuato possibili metodi di analisi per le sostanze proposte. Per ogni sostanza, inclusa ogni singola sostanza di un gruppo, nella matrice rilevante il limite di rilevabilità del metodo dovrebbe essere almeno pari o inferiore alla concentrazione senza effetti significativi prevista per ogni sostanza specifica.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.257.01.0032.01.ITA&toc=OJ:L:2020:257:TOC

 

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