Direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio del 29 Luglio 2020 che modifica la Direttiva 92/83/CEE relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)Alcune disposizioni della direttiva 92/83/CEE del Consiglio (3) sono obsolete e poco chiare, il che si traduce in procedure amministrative inutilmente onerose sia per le amministrazioni fiscali, sia per gli operatori economici. Per gli operatori economici i costi di conformità a tali procedure hanno per effetto di limitare la partecipazione delle piccole e medie imprese al commercio del settore dell’alcole e delle bevande alcoliche nel mercato interno. È inoltre necessario aggiornare i riferimenti alla legislazione dell’Unione che non è più in vigore.

(2)Al fine di garantire l’applicazione uniforme delle condizioni per determinare l’accisa sulla birra, è necessario stabilire le condizioni relative alla misurazione dei gradi Plato. Più in particolare, per quanto riguarda la misurazione dei gradi Plato delle birre aromatizzate o dolcificate, è importante precisare che gli ingredienti della birra aggiunti dopo la fermentazione devono altresì essere presi in considerazione ai fini di tale misurazione. Tenuto conto delle difficoltà pratiche legate alla determinazione e alla misurazione dell’estratto secco del mosto originario del prodotto finito, detta precisazione è necessaria e giustificata dall’esigenza di fornire un approccio armonizzato che assicuri l’applicazione agevole e corretta di tali norme da parte dei soggetti passivi interessati e delle amministrazioni fiscali, come pure l’efficacia dei controlli fiscali contro i rischi di evasione, frode o abuso.

(3)Al fine di garantire un’agevole transizione verso una metodologia armonizzata per misurare i gradi Plato della birra, è opportuno consentire agli Stati membri che, il 29 luglio 2020, non prendono in considerazione gli ingredienti della birra aggiunti dopo la fermentazione ai fini della misurazione dei gradi Plato di continuare a utilizzare la metodologia attualmente applicata per un periodo transitorio.

(4)La gradazione alcolica della birra cui possono essere applicate le aliquote ridotte per le birre a bassa gradazione alcolica è di norma troppo bassa per costituire un incentivo tangibile che incoraggi le birrerie a innovare e a creare nuovi prodotti a bassa gradazione alcolica. Al fine di promuovere lo sviluppo di birre a bassa gradazione alcolica, la relativa soglia di gradazione alcolica dovrebbe essere innalzata.

(5)Gli Stati membri hanno la facoltà di applicare aliquote ridotte alle birre e all’alcole etilico prodotti in volumi modesti da piccoli produttori indipendenti. Al fine di evitare che le altre bevande alcoliche ricevano un trattamento diverso dalle birre e dall’alcole etilico, gli Stati membri dovrebbero altresì avere la facoltà di applicare le aliquote ridotte alle altre bevande alcoliche prodotte in volumi modesti da piccoli produttori indipendenti. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di limitare l’applicazione delle aliquote ridotte ai prodotti intermedi e ad altre bevande fermentate tenendo conto di vari criteri, quali il titolo alcolometrico del prodotto finito o la quantità e il tipo di materie prime utilizzate per produrlo.

(6)Al fine di agevolare il riconoscimento del loro stato di piccoli produttori indipendenti in tutti gli Stati membri e per poter applicare le aliquote di accisa ridotte, si dovrebbero conferire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire la forma del certificato uniforme che confermi la produzione annuale del piccolo produttore indipendente e il suo rispetto dei criteri stabiliti nella direttiva 92/83/CEE. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Per quanto la certificazione di piccolo produttore indipendente rilasciata dallo Stato membro in cui esso è stabilito sia auspicabile, è opportuno altresì ridurre l’onere amministrativo consentendo al piccolo produttore indipendente di procedere ad un’autocertificazione. Lo Stato membro in cui è stabilito il piccolo produttore indipendente dovrebbe essere tenuto a fissare le condizioni per assicurare l’applicazione agevole e corretta di tali disposizioni e per prevenire ogni evasione, frode o abuso. Gli Stati membri dovrebbero applicare le aliquote di accisa ridotte sulla base del certificato rilasciato dagli altri Stati membri, salvo in casi debitamente giustificati, ad esempio rischio di evasione, frode o abuso. Gli Stati membri che applicano soglie più elevate ai piccoli produttori dovrebbero essere tenuti ad applicare le medesime soglie ai produttori di altri Stati membri.

(7)Alla luce della situazione specifica del settore vitivinicolo nella Repubblica di Malta, tale Stato membro dovrebbe essere autorizzato ad applicare una soglia più elevata in connessione con il meccanismo di aliquote ridotte previsto nella presente direttiva per i piccoli produttori indipendenti di vino.

(8)Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad applicare un’aliquota ridotta all’alcole etilico fabbricato nelle distillerie di frutticoltori ottenuto da frutta (come mele, pere, vinaccia e bacche).

(9)Per quanto riguarda la birra, il vino e altre bevande fermentate, la direttiva 92/83/CEE consente agli Stati membri di esentare dall’accisa i prodotti fabbricati da un privato a fini non commerciali. La direttiva 92/83/CEE, tuttavia, non consente tale esenzione facoltativa per l’alcole etilico ottenuto dalla frutta (come mele, pere, vinaccia e bacche) per consumo privato. Poiché in diversi Stati membri la produzione di questi prodotti costituisce una tradizione consolidata, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di applicare aliquote ridotte o esenzioni per i prodotti a base di alcole etilico di tipo regionale e tradizionale fabbricati a fini non commerciali. È pertanto opportuno prevedere un’opzione che consenta agli Stati membri, a condizioni rigorose, di esentare dall’accisa o di applicare aliquote di accisa ridotte a un volume limitato di acquavite di frutta prodotta a partire da frutta (come mele, pere, vinaccia e bacche) di proprietà di un privato, prodotta e fornita da tale privato, proveniente da un appezzamento di terreno di cui tale privato è titolare. Gli Stati membri che applicano tali aliquote ridotte o esenzioni dovrebbero essere tenuti a prendere i provvedimenti necessari per prevenire ogni evasione, frode o abuso. Tali provvedimenti dovrebbero riguardare, ad esempio, la registrazione dei privati che producono tali bevande, la registrazione dei dispositivi di distillazione, comprese le loro dimensioni e la loro ubicazione, la comunicazione del volume di produzione e altre misure di controllo atte a garantire il rispetto delle condizioni per l’applicazione di aliquote ridotte o esenzioni. È opportuno che detti Stati membri pongano altresì in essere prescrizioni e procedure adeguate per garantire il controllo della produzione e del consumo nonché prevenire vendite ed effetti transfrontalieri. Gli Stati membri dovrebbero anche stabilire norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione di tali disposizioni nazionali e assicurarne l’applicazione. Benché la scelta delle sanzioni sia lasciata alla discrezionalità degli Stati membri, le sanzioni previste dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(10)Poiché le aliquote ridotte o le esenzioni dalle accise per bevande fabbricate da un privato non dovrebbero essere applicate da uno Stato membro in aggiunta alle aliquote ridotte per l’alcole etilico prodotto da piccole distillerie di frutticoltori e in considerazione delle tradizioni specifiche del paese e delle disposizioni correlate riguardanti le piccole distillerie di frutticoltori nella Repubblica di Bulgaria, una volta che tale Stato membro ha esercitato la facoltà prevista concernente l’acquavite di frutta distillata per nuclei familiari di frutticoltori da parte di piccole distillerie di frutticoltori, tale opzione dovrebbe continuare ad essere applicabile alla Repubblica di Bulgaria escludendo qualsiasi altra opzione relativa ad aliquote ridotte o esenzioni.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.256.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:256:TOC

 

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