Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/1096 della Commissione del 24 Luglio 2020 relativo al rinnovo dell’autorizzazione del Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 come additivo per mangimi destinati a vacche da latte e cavalli.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.

(2)Il preparato di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 è stato autorizzato per dieci anni, a norma del regolamento (UE) n. 1119/2010 della Commissione (2), come additivo per mangimi destinati a vacche da latte e cavalli.

(3)A norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 il titolare dell’autorizzazione ha presentato una domanda di rinnovo dell’autorizzazione del Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 come additivo per mangimi destinati a vacche da latte e cavalli, con la richiesta che l’additivo venga classificato nella categoria «additivi zootecnici». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)Nel parere del 12 novembre 2019 (3) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che il richiedente ha fornito dati che attestano che l’additivo è conforme alle condizioni di autorizzazione. L’Autorità ha concluso che, alle condizioni d’uso autorizzate, il Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sui consumatori e sull’ambiente. Essa ha inoltre concluso che l’additivo è considerato un potenziale irritante per la pelle e per gli occhi, nonché un sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie. La Commissione ritiene pertanto opportuno che siano adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell’additivo.

(5)Dalla valutazione del Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 risulta che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite nell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno rinnovare l’autorizzazione di tale additivo come specificato nell’allegato del presente regolamento.

(6)A seguito del rinnovo dell’autorizzazione del Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell’allegato del presente regolamento, è opportuno abrogare il regolamento (UE) n. 1119/2010.

(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

L’autorizzazione dell’additivo specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è rinnovata alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Il regolamento (UE) n. 1119/2010 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 Luglio 2020

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.241.01.0020.01.ITA&toc=OJ:L:2020:241:TOC

 

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