La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)In conformità al regolamento (CE) n. 1831/2003, un preparato di Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 come additivo per mangimi destinati a vacche da latte è stato autorizzato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/502 della Commissione (2).
(2)Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/502 è stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/146 (3) della Commissione.
(3)L’8 gennaio 2020, in conformità all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, il titolare dell’autorizzazione, Micron Bio-Systems Ltd, ha presentato una domanda in cui propone di modificare il nome del suo rappresentante. Il richiedente dichiara che FF Chemicals BV agirà come suo rappresentante nell’Unione per l’additivo per mangimi in questione. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate pertinenti.
(4)La proposta di modifica dei termini dell’autorizzazione è di natura puramente amministrativa e non comporta una nuova valutazione dell’additivo in questione. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata della domanda.
(5)Per consentire a FF Chemicals BV di agire come rappresentante del titolare dell’autorizzazione è necessario modificare i termini dell’autorizzazione in questione. Di conseguenza, il nome del rappresentante dovrebbe essere modificato nel titolo e nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/502.
(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/502.
(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2015/502 della Commissione
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/502 è così modificato:
1)Nel titolo, «Micron Bio-Systems Ltd, rappresentato da FeedVision BV» è sostituito da «Micron Bio-Systems Ltd, rappresentato da FF Chemicals BV»;
2)Nella seconda colonna dell’allegato denominata «Nome del titolare dell’autorizzazione», «Micron Bio-Systems Ltd, rappresentato da FeedVision BV.» è sostituito da «Micron Bio-Systems Ltd, rappresentato da FF Chemicals BV.».
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 Luglio 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
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