Decisione (UE) 2020/1101 della Commissione del 23 Luglio 2020 recante modifica della Decisione (UE) 2020/491 relativa all’esenzione dai dazi doganali all’importazione e dall’IVA concesse all’importazione delle merci.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che determina l’ambito d’applicazione dell’articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 131 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica,

visto il regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (2), in particolare l’articolo 76, primo paragrafo, in combinato disposto con l’articolo 131 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica,

considerato quanto segue:

(1)La decisione (UE) 2020/491 della Commissione (3) concede l’esenzione dai dazi doganali all’importazione e dall’IVA all’importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di COVID‐19 nel corso fino al 31 luglio 2020

(2)L’11 giugno 2020, la Commissione ha consultato gli Stati membri a norma del considerando 5 della decisione (UE) 2020/491, onde determinare se fosse necessaria una proroga dell’esenzione, che gli Stati membri hanno richiesto.

(3)Le importazioni effettuate dagli Stati membri nell’ambito della suddetta decisione sono state utili, in quanto hanno consentito alle organizzazioni pubbliche o alle organizzazioni autorizzate dalle autorità competenti degli Stati membri l’accesso ad attrezzature mediche e a dispositivi di protezione individuale, per cui vi è una carenza. Le statistiche del commercio relative a dette merci dimostrano che tali importazioni sono tuttora importanti. Poiché il numero di infezioni da COVID-19 negli Stati membri comporta ancora rischi per la salute e poiché negli Stati membri si registrano ancora carenze di merci destinate a contrastare la pandemia di COVID-19, è necessario prorogare di tre mesi il periodo di applicazione di cui alla decisione (UE) 2020/491.

(4)Al fine di consentire una comunicazione corretta da parte degli Stati membri in merito agli obblighi derivanti dalla predetta decisione, è opportuno prorogare il termine di cui all’articolo 2 della decisione in parola.

(5)Il 24 giugno 2020 gli Stati membri sono stati consultati in merito alla proroga richiesta conformemente a quanto disposto all’articolo 76 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e all’articolo 53 della direttiva 2009/132/CE,

(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2020/491,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

La decisione (UE) 2020/491 è modificata come segue:

(1)All’articolo 2, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Entro e non oltre il 31 dicembre 2020 gli Stati membri comunicano alla Commissione le seguenti informazioni:»;

(2)L’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

L’articolo 1 si applica alle importazioni effettuate dal 30 gennaio 2020 al 31 ottobre 2020.».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione

Fatto a Bruxelles, il 23 Luglio 2020

Per la Commissione

Paolo GENTILONI

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.241.01.0036.01.ITA&toc=OJ:L:2020:241:TOC

 

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