Decisione (UE) 2020/1100 della Banca Centrale europea del 17 Luglio 2020 che modifica la Decisione (UE) 2015/32 riguardante le deroghe che possono essere concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2020/33).

Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale europea,

visto il regolamento (UE) n. 1073/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (BCE/2013/38) (1) e in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)L’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38) prevede la possibilità di concedere deroghe agli obblighi di segnalazione statistica ai fondi di investimento (FI) soggetti a norme contabili nazionali che consentono la valutazione delle loro attività con frequenza inferiore a quella trimestrale. Detta norma prevede inoltre che le categorie di FI a cui le banche centrali nazionali (BCN) hanno la facoltà di concedere deroghe sono stabilite dal Consiglio direttivo. L’elenco di tali categorie di FI è contenuto in una decisione adottata dal Consiglio direttivo.

(2)Nel corso del riesame prescritto dall’articolo 1 della decisione (UE) 2015/32 della Banca centrale europea (BCE/2014/62) (2), il Consiglio direttivo ha stabilito la necessità di includere ulteriori categorie di fondi di investimento per le quali possono essere concesse deroghe ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38) per quanto riguarda l’Austria, la Lettonia, la Lituania e il Portogallo, di eliminare le categorie di fondi di investimento, per quanto riguarda la Francia, che non sono più applicabili, e di apportare lievi modifiche derivanti da cambiamenti a taluni atti giuridici nazionali. Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2015/32 della Banca centrale europea (BCE/2014/62).

(3)Pertanto, la decisione (UE) 2015/32 (BCE/2014/62) dovrebbe essere modificata di conseguenza,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

Modifica

L’allegato alla decisione (UE) 2015/32 (BCE/2014/62) è sostituito dall’allegato alla presente decisione

Articolo 2

Efficacia

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica ai destinatari.

Articolo 3

Destinatari

Le BCN degli Stati membri la cui moneta è l’euro sono i destinatari della presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 17 Luglio 2020.

La Presidente della BCE

Christine LAGARDE

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.241.01.0032.01.ITA&toc=OJ:L:2020:241:TOC

                   

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