La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)Il 24 ottobre 2019 i costruttori Audi AG, Bayerische Motoren Werke AG, Daimler AG, FCA Italy SpA, Ford-Werke GmbH, Honda Motor Europe Ltd, Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, Jaguar Land Rover LTD, Renault, Volkswagen AG e Volkswagen Nutzfahrzeuge e i fornitori Valeo Electrical systems e Mitsubishi Electric Corporation hanno presentato congiuntamente domanda di approvazione come tecnologia innovativa (la «prima domanda») della tecnologia impiegata in un generatore-starter efficiente a 48 V associato a un convertitore CC/CC a 48 V/12 V per l’uso in autovetture e veicoli commerciali leggeri dotati di un sistema di propulsione con motore a combustione interna alimentato a benzina o diesel (sistema di propulsione con motore a combustione interna convenzionale) e in determinati veicoli ibridi elettrici non a ricarica esterna (NOVC-HEV) delle suddette categorie.
(2)L’8 novembre 2019 il fornitore Valeo Electrical systems ha presentato domanda di approvazione come tecnologia innovativa (la «seconda domanda») della stessa tecnologia, vale a dire la tecnologia impiegata in un generatore-starter efficiente a 48 V associato a un convertitore CC/CC a 48 V/12 V per l’uso in veicoli appartenenti alle stesse categorie e dotati degli stessi sistemi di propulsione.
(3)Entrambe la domande sono state valutate conformemente all’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/631, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 725/2011 (2) e (UE) n. 427/2014 (3) della Commissione e alle linee guida tecniche per la preparazione di domande di approvazione di tecnologie innovative ai sensi dei regolamenti (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) (versione luglio 2018 (6)). A norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/631, le domande erano corredate di una relazione di verifica redatta da un organismo indipendente e certificato.
(4)Entrambe le domande fanno riferimento a riduzioni delle emissioni di CO2 che non possono essere dimostrate con misurazioni effettuate in conformità al nuovo ciclo di guida europeo (NEDC) di cui al regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (7).
(5)Considerato che entrambe le domande riguardano la stessa tecnologia innovativa e che per l’uso nei veicoli interessati dovrebbero applicarsi le stesse condizioni, è opportuno trattare entrambe le domande in un’unica decisione.
(6)Il generatore-starter a 48 V può funzionare come un motore elettrico che converte l’energia elettrica in energia meccanica o come un generatore che converte l’energia meccanica in energia elettrica, ossia come un normale alternatore. Il convertitore CC/CC a 48 V/12 V consente al generatore-starter a 48 V di fornire energia elettrica alla tensione necessaria per alimentare la rete di bordo a 12 V del veicolo e/o per caricare la batteria a 12 V.
(7)Con le decisioni di esecuzione (UE) 2019/313 (8) e (UE) 2019/314 (9) la Commissione ha già approvato il generatore-starter a 48 V ad alta efficienza associato a un convertitore CC/CC a 48 V/12 V di SEG Automotive Germany GmbH come tecnologia innovativa per l’uso in autovetture e veicoli commerciali leggeri con un motore a combustione interna convenzionale nonché in determinati NOVC-HEV delle suddette categorie.
(8)In base all’esperienza acquisita con la valutazione delle domande presentate da SEG Automotive Germany GmbH e alle informazioni fornite nelle domande oggetto della presente decisione, è stato dimostrato in modo soddisfacente e conclusivo che il generatore-starter efficiente a 48 V associato al convertitore CC/CC a 48 V/12 V soddisfa i criteri di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/631 e i criteri di ammissibilità di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 725/2011 e (UE) n. 427/2014.
(9)È opportuno usare la tecnologia innovativa nelle autovetture o nei veicoli commerciali leggeri dotati di un motore a combustione interna convenzionale, o esclusivamente nei NOVC-HEV delle suddette categorie per i quali, conformemente all’allegato 8 del regolamento n. 101 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (10), è possibile usare senza correzione i valori misurati per il consumo di carburante e le emissioni di CO2.
(10)Entrambe le domande propongono un metodo di prova basato sul «metodo separato» di cui al punto 3 dell’allegato delle decisioni di esecuzione (UE) 2019/313 e (UE) 2019/314, rispettivamente.
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