Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e con l’articolo 218, paragrafo 7,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1)A nome dell’Unione, la Commissione ha negoziato un accordo in materia di sicurezza dell’aviazione civile tra l’Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese («accordo») conformemente alla decisione del Consiglio del 7 marzo 2016 che autorizza la Commissione ad avviare negoziati.
(2)Conformemente alla decisione (UE) 2018/1153 del Consiglio (2), l’accordo è stato firmato il 20 maggio 2019, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
(3)È necessario stabilire le disposizioni procedurali per la partecipazione dell’Unione negli organismi comuni istituiti dall’accordo e per l’adozione di misure di salvaguardia, richieste di consultazioni e misure tese a sospendere gli obblighi di riconoscimento.
(4)Conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, lettera c), e all’articolo 17, paragrafo 6, dell’accordo, il comitato misto istituito dall’articolo 11, paragrafo 1, dell’accordo («comitato misto») può adottare modifiche degli allegati dell’accordo.
(5)Al fine di facilitare l’approvazione delle modifiche degli allegati dell’accordo da adottare da parte del comitato misto e di evitare il rischio di non disporre di una posizione dell’Unione sulle modifiche proposte, è opportuno conferire alla Commissione il potere di approvare dette modifiche proposte a nome dell’Unione, fatte salve determinate condizioni sostanziali e procedurali.
(6)Al fine di assicurare che la Commissione approvi le modifiche proposte degli allegati dell’accordo da adottare da parte del comitato misto nel rispetto delle condizioni stabilite nella presente decisione, la Commissione dovrebbe sottoporre le modifiche proposte al Consiglio per consultazione con sufficiente anticipo rispetto alla riunione del comitato misto in cui tali modifiche sarebbero state adottate. La conformità delle modifiche presentate dalla Commissione al Consiglio dovrebbe essere valutata dal comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri (Coreper).
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