La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (1), in particolare l’articolo 57, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Come riconosciuto dalla direttiva (UE) 2018/1972, poiché è probabile che i punti di accesso senza fili a bassa potenza di portata limitata abbiano un impatto positivo sull’uso dello spettro radio e sullo sviluppo delle comunicazioni senza fili nell’Unione, è opportuno agevolarne l’installazione mediante un regime di installazione esente da autorizzazioni.
(2)Un punto di accesso senza fili di portata limitata comprende diversi elementi funzionali, quali un’unità di elaborazione dei segnali, un’unità di radiofrequenza, un sistema di antenna, connessioni via cavo e un alloggiamento. In alcuni casi il sistema di antenna o parti di esso potrebbero essere installati separatamente rispetto agli altri elementi del punto di accesso senza fili di portata limitata, e collegati mediante uno o più cavi dedicati. Questo modello è utilizzato per i sistemi distribuiti d’antenna (distributed antenna systems) o per un sistema distribuito radio (distributed radio system) utilizzato da uno o più operatori. Un punto di accesso senza fili di portata limitata può essere progettato per servire due o più utenti dello spettro radio.
(3)Al fine di garantirne l’accettazione da parte del pubblico e l’installazione sostenibile, i punti di accesso senza fili di portata limitata di cui all’articolo 57, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva (UE) 2018/1972 dovrebbero avere un impatto visivo minimo. A tal fine dovrebbero essere invisibili al pubblico o montati sulla loro struttura di sostegno in modo tale da essere visivamente non invadenti. Il loro funzionamento dovrebbe inoltre garantire un elevato livello di protezione della salute pubblica, come stabilito nella raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio (2).
(4)A norma della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), le apparecchiature radio, compresi i punti di accesso senza fili di portata limitata, devono essere fabbricate in modo da garantire la protezione della salute e della sicurezza delle persone.
(5)Le caratteristiche fisiche e tecniche dei punti di accesso senza fili di portata limitata di cui all’articolo 57, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva (UE) 2018/1972 dovrebbero quindi essere definite in termini di volume massimo, restrizioni sul peso e potenza massima di emissione. La scelta del volume massimo al fine di limitare l’impatto visivo di un punto di accesso senza fili di portata limitata dovrebbe consentire la flessibilità di progettazione e l’adattabilità alle caratteristiche fisiche e tecniche della struttura di sostegno.
(6)Dallo studio eseguito su richiesta della Commissione «Light Deployment Regime for Small-Area Wireless Access Points (SAWAPs)» (4)(Sistema snello di installazione di punti di accesso senza fili di portata limitata) emerge che un limite di volume di 30 litri dovrebbe essere sufficiente a contenere gli elementi principali di un punto di accesso senza fili di portata limitata, garantendone al tempo stesso il carattere non intrusivo. Tale volume massimo dovrebbe applicarsi all’installazione di un punto di accesso senza fili di portata limitata che serve uno o più utenti dello spettro radio, nonché di più punti di accesso senza fili di portata limitata che condividono un sito infrastrutturale di superficie ridotta, quale un palo di illuminazione, un semaforo, un cartellone pubblicitario o una fermata dell’autobus, che in ragione delle sue dimensioni fisiche o della sua elevata diffusione in una data area, o di entrambi questi fattori, può generare un ingombro visivo.
(7)I punti di accesso senza fili di portata limitata dovrebbero essere conformi alla norma europea EN 62232:2017 (5)«Determination of RF field strength, power density and specific absorption rate (SAR) in the vicinity of radiocommunication base stations for the purpose of evaluating human exposure» [Determinazione dell’intensità di campo RF, della densità di potenza e del tasso di assorbimento specifico (SAR) in prossimità delle stazioni radio base per la valutazione dell’esposizione umana]. Tale norma fornisce una metodologia per l’installazione delle stazioni di base che tiene conto della loro potenza di emissione ai fini della valutazione dell’esposizione umana ai campi elettromagnetici, conformemente ai limiti fissati dalla raccomandazione 1999/519/CE. Tale norma è anche indicata alla sezione 6.1 della norma europea armonizzata EN 50401:2017 «Product standard to demonstrate the compliance of base station equipment with radiofrequency electromagnetic field exposure limits (110 MHz - 100 GHz), when put into service» [Norma di prodotto per dimostrare la conformità delle apparecchiature delle stazioni di base ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenza (110 MHz - 100 GHz), quando messe in servizio] in relazione alla valutazione della conformità dei punti di accesso senza fili messi in servizio nel rispettivo ambiente operativo ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici fissati nella raccomandazione 1999/519/CE.
(8)La norma EN 62232:2017 si applica a tutti i tipi di stazioni di base divisi in cinque classi di installazione, corrispondenti a diversi limiti della loro potenza isotropa equivalente irradiata (Equivalent Isotropically Radiated Power, EIRP), rispettivamente di alcuni milliwatt (classe E0), 2 Watt (classe E2), 10 Watt (classe E10), 100 Watt (classe E100) e oltre 100 Watt (classe E+). Considerando le distanze di sicurezza per l’installazione da rispettare conformemente alla norma citata, e dal momento che la direttiva (UE) 2018/1972 prevede che i punti di accesso senza fili di portata limitata siano apparecchiature a bassa potenza, il presente regolamento dovrebbe applicarsi solo alle classi di installazione E0, E2 ed E10. In conformità del punto 6.2.4, tabella 2, della norma EN 62232:2017, la componente irradiante più bassa di un’antenna di classe E10 deve trovarsi ad un’altezza di almeno 2,2 metri dai passaggi pedonali destinati al pubblico al fine di garantire una distanza di almeno 20 centimetri tra il lobo principale dell’antenna e il corpo di una persona alta 2 metri (6).
(9)Per motivi estetici, l’installazione al chiuso di punti di accesso senza fili di portata limitata di classe E10, che probabilmente utilizzeranno il limite di volume massimo di 30 litri, dovrebbe essere consentita solo in grandi spazi al chiuso con un soffitto alto almeno 4 metri, quali musei, stadi, centri congressi, aeroporti, stazioni della metropolitana, stazioni ferroviarie o centri commerciali.
(10)Un punto di accesso senza fili di portata limitata non dovrebbe mettere a rischio la stabilità dell’intera struttura di sostegno su cui è installato, e pertanto non dovrebbe richiedere, a motivo del suo peso o della sua forma, alcun tipo di rafforzamento strutturale della struttura di sostegno utilizzata.
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