Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/1079 della Commissione del 20 Luglio 2020 sulla verifica e sulla correzione dei dati di cui al Regolamento (UE) 2018/956 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO2.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/956 la Commissione è tenuta a verificare la qualità dei dati comunicati dagli Stati membri e dai costruttori di veicoli pesanti in applicazione degli articoli 4 e 5 del medesimo regolamento. La Commissione è altresì tenuta a rettificare le discrepanze rilevate durante la verifica.

(2)È pertanto opportuno determinare le misure di verifica e rettifica dei dati comunicati dai costruttori di veicoli pesanti. È in particolar modo necessario stabilire la procedura in base alla quale verificare che i dati comunicati dai costruttori di veicoli pesanti conformemente all’allegato I, parte B, punto 2, del regolamento (UE) 2018/956 corrispondano alla fonte pertinente dei dati, vale a dire la scheda di omologazione del motore rilasciata in conformità del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e il file dei registri del costruttore.

(3)È opportuno che il numero di veicoli pesanti di cui verificare la qualità dei dati sia sufficientemente alto da consentire alla Commissione di individuare eventuali discrepanze nei dati comunicati e stabilire se la natura di tali discrepanze sia sistematica.

(4)Al fine di garantire l’integrità del processo di comunicazione, la verifica dovrebbe consistere nel confrontare i dati comunicati dai costruttori con quelli figuranti nella scheda di omologazione del motore e nel file dei registri del costruttore.

(5)Ai costruttori dovrebbe essere data la possibilità di rettificare i dati nel caso in cui la Commissione rilevi discrepanze. Se le discrepanze sono di natura sistematica, i costruttori dovrebbero fornire dati corretti per tutti i veicoli immatricolati nel periodo di riferimento.

(6)Al fine di garantire la correttezza dei dati, la Commissione dovrebbe poter rettificare i dati nel caso in cui i costruttori non le forniscano i dati rettificati. Affinché i costruttori forniscano alla Commissione dati corretti, se le discrepanze rilevate sono di natura sistematica è opportuno che la Commissione rettifichi i dati applicando un fattore di correzione alle emissioni di CO2 di tutti i veicoli pesanti immatricolati nel periodo di riferimento.

(7)A fini di trasparenza, i dati che figurano nel registro centralizzato per i dati relativi ai veicoli pesanti dovrebbero indicare chiaramente se sono stati rettificati dalla Commissione.

(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

Veicoli pesanti di cui verificare la qualità dei dati

1.In seguito alla comunicazione dei dati da parte dei costruttori a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/956, per ciascun costruttore la Commissione verifica la qualità dei dati di un numero determinato di veicoli pesanti immatricolati nel periodo di riferimento. Per quanto riguarda il periodo di riferimento relativo all’anno 2019, la Commissione verifica unicamente la qualità dei dati dei veicoli pesanti immatricolati a partire dal 1o gennaio 2020.

2.La Commissione seleziona in modo casuale i veicoli pesanti di cui al paragrafo 1. Il numero di veicoli pesanti selezionati per ciascun costruttore è compreso tra il 2 % e il 10 % del numero di veicoli pesanti immatricolati nel periodo di riferimento.

Articolo 2

Notifica a cura della Commissione e informazioni fornite dai costruttori e dagli Stati membri

1.La Commissione notifica ai costruttori interessati i numeri di identificazione dei veicoli pesanti selezionati a norma dell’articolo 1, paragrafo 2.

2.Entro un mese dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, i costruttori forniscono alla Commissione, per ogni veicolo pesante selezionato:

a)Il file originale dei registri del costruttore, stilato in conformità dell’allegato IV, parte I, del regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione (3);

b)Una copia della scheda di omologazione rilasciata in conformità del regolamento (CE) n. 595/2009.

3.Su richiesta della Commissione, i costruttori e gli Stati membri in cui sono stati immatricolati per la prima volta i veicoli pesanti di cui al paragrafo 1 forniscono informazioni supplementari al fine di risolvere possibili difficoltà.

Articolo 3

Verifica della correttezza del valore di hash crittografico e dei dati comunicati dai costruttori

1.Per quanto riguarda i veicoli pesanti selezionati a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, la Commissione controlla i valori di hash crittografici del file originale dei registri del costruttore fornito a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), confrontandoli con l’immagine dei valori corrispondenti di hash crittografici fornita dallo Stato membro in conformità dell’obbligo cui è tenuto a norma dell’allegato I, parte A, lettera k), del regolamento (UE) 2018/956.

Se sussistono discrepanze nei valori di hash crittografici, e su richiesta della Commissione, i costruttori verificano la correttezza dei dati ad essa forniti ed entro un mese la informano dei risultati della verifica.

2.Per quanto riguarda i veicoli pesanti selezionati a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, la Commissione controlla i dati comunicati a norma dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2018/956 confrontandoli con i dati corrispondenti che figurano nel file originale dei registri del costruttore stilato in conformità dell’allegato IV, parte I, del regolamento (UE) 2017/2400.

3.Per quanto riguarda i veicoli pesanti selezionati a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, la Commissione ha la facoltà di controllare i dati relativi al motore comunicati in conformità dell’allegato I, parte B, punto 2, voci da 75 a 78, del regolamento (UE) 2018/956 confrontandoli con i valori corrispondenti che figurano nella scheda di omologazione del motore rilasciata in conformità del regolamento (CE) n. 595/2009.

Articolo 4

Notifica delle risultanze

1.La Commissione conferma l’accuratezza dei dati verificati in applicazione dell’articolo 3 oppure notifica ai costruttori qualsiasi discrepanza rilevata tra i dati comunicati in applicazione dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2018/956 e i dati corrispondenti che figurano nel file dei registri del costruttore e nella scheda di omologazione del motore forniti in conformità dell’articolo 2, paragrafo 2.

2.Entro un mese dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, i costruttori forniscono alla Commissione i dati corretti dei veicoli pesanti selezionati a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, e una spiegazione delle discrepanze menzionate nella notifica.

3.Se la Commissione rileva che le discrepanze sono di natura sistematica, i costruttori le forniscono, entro un mese dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, i dati corretti per tutti i veicoli pesanti comunicati nel periodo di riferimento e una spiegazione delle discrepanze.

4.I costruttori trasmettono mediante trasferimento elettronico al Business Data Repository gestito dall’Agenzia europea dell’ambiente i dati corretti di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 5

Correzione dei dati

1.Se ritiene soddisfacenti la spiegazione e i dati corretti forniti dai costruttori in applicazione dell’articolo 4, la Commissione inserisce i dati corretti nella serie finale di dati da pubblicare nel registro centralizzato per i dati relativi ai veicoli pesanti contrassegnandoli come rettificati.

2.Se non ritiene soddisfacenti la spiegazione o i dati rettificati forniti dai costruttori o se i costruttori non forniscono i dati corretti entro il termine di cui all’articolo 4, paragrafi 2 e 3, la Commissione:

a)Rettifica le emissioni di CO2 espresse in g/tkm per i veicoli pesanti selezionati a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, che sono interessate dalle discrepanze, sulla base delle informazioni fornite dal costruttore in applicazione dell’articolo 2, paragrafi 2 e 3;

b)Se le discrepanze sono di natura sistematica, rettifica le emissioni di CO2 di tutti i veicoli pesanti immatricolati nel periodo di riferimento interessato applicando un fattore di correzione.

3.Il fattore di correzione di cui al paragrafo 2, lettera b), è determinato in base alle discrepanze constatate nelle emissioni di CO2, espresse in g/tkm, dei veicoli pesanti selezionati a norma dell’articolo 1, paragrafo 2.

4.La Commissione inserisce i dati corretti nella serie finale di dati da pubblicare nel registro centralizzato per i dati relativi ai veicoli pesanti contrassegnandoli come rettificati.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 Luglio 2020

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.235.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:235:TOC

 

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