La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 25 bis, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)L’articolo 25 bis della direttiva 2003/87/CE conferisce alla Commissione il potere di adottare disposizioni per escludere dal sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’UE (EU ETS) i voli in arrivo da un paese terzo. Tali disposizioni dovrebbero garantire un’interazione ottimale tra l’EU ETS e le misure adottate dal paese terzo per ridurre l’impatto del trasporto aereo sul clima.
(2)L’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra (2) (l’«accordo») è stato firmato il 23 novembre 2017 ed è entrato in vigore il 1o gennaio 2020. L’accordo stabilisce che i voli in partenza dagli aerodromi situati nel territorio svizzero e diretti verso aerodromi situati nello Spazio economico europeo (SEE) siano esclusi dall’EU ETS.
(3)La direttiva 2003/87/CE dovrebbe pertanto essere modificata per escludere dall’EU ETS i voli in partenza dagli aerodromi situati in Svizzera e diretti verso gli aerodromi situati nel SEE. Per mantenere stabile la copertura degli operatori, l’esclusione non dovrebbe alterare le disposizioni che escludono determinate attività di trasporto aereo dall’EU ETS sulla base di soglie specifiche del numero di voli o del volume di emissioni per operatore.
(4)È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2003/87/CE.
(5)Poiché l’accordo entra in vigore il 1o gennaio 2020, la presente decisione dovrebbe applicarsi a partire da tale data,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
La tabella dell’allegato I, colonna «Attività», voce «Trasporto aereo», secondo comma, della direttiva 2003/87/CE è così modificata:
1)Al secondo comma, la lettera j) è sostituita dalla seguente:
«I voli di cui alla lettera l) o effettuati esclusivamente per trasportare, nell’ambito di un viaggio ufficiale, un monarca regnante o i membri più prossimi della sua famiglia, un capo di Stato, i capi di governo, i ministri del governo di uno Stato membro non possono essere esclusi a titolo della presente lettera;»;
2)La lettera k) è sostituita dalla seguente:
«k)Dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2030, i voli che, se non fosse per questo, rientrerebbero in questa attività e che sono effettuati da un operatore di trasporto aereo non commerciale che opera voli con emissioni annue totali inferiori a 1 000 tonnellate l’anno (comprese le emissioni dei voli di cui alla lettera l)];»;
3)E’ aggiunta la lettera l) seguente:
«l)I voli in partenza dagli aerodromi situati in Svizzera e diretti verso gli aerodromi situati nel SEE.».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 1° Gennaio 2020.
Fatto a Bruxelles, il 18 Maggio 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
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