Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/1029 della Commissione del 15 Luglio 2020 che fissa il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto all'ammasso privato di carni ovine e caprine di cui al Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/595.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)L'aiuto all'ammasso privato concesso a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2020/595 della Commissione (2) ha avuto effetti positivi sul mercato delle carni ovine e caprine,

(2)Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1007 della Commissione (3) ha sospeso le domande di aiuto all'ammasso privato per cinque giorni lavorativi.

(3)È pertanto opportuno porre fine alla concessione di aiuti all'ammasso privato di carni ovine e caprine e fissare un termine ultimo per la presentazione delle domande.

(4)Ai fini della certezza del diritto, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2020/595.

(5)Onde evitare speculazioni, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto all'ammasso privato di carni ovine e caprine di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/595 è fissato al 17 luglio 2020.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/595 è abrogato con effetto a decorrere dal 17 luglio 2020.

Esso continua tuttavia ad applicarsi ai contratti stipulati nel quadro di tale regolamento anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 Luglio 2020

Per la Commissione

A nome della presidente

Wolfgang BURTSCHER

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.227.01.0010.01.ITA&toc=OJ:L:2020:227:TOC

 

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