La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, e l’articolo 17, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)Per garantire la corretta applicazione della tematica «uso delle TIC e commercio elettronico» elencata nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/2152, la Commissione dovrebbe specificare le variabili, l’unità di misura, la popolazione statistica, le classificazioni e le disaggregazioni nonché il termine per la trasmissione dei dati al fine di produrre dati in materia di uso delle TIC e commercio elettronico comparabili e armonizzati tra gli Stati membri.
(2)Gli Stati membri dovrebbero trasmettere relazioni sulla qualità e sui metadati per i registri di imprese a fini statistici nazionali e per tutte le statistiche sulle imprese. È pertanto necessario definire le modalità, il contenuto e le scadenze di tali relazioni.
(3)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
Per la tematica «uso delle TIC e commercio elettronico», di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2019/2152, gli Stati membri trasmettono i dati in base alle specifiche tecniche per i requisiti dei dati per l’anno di riferimento 2021 conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
La relazione annuale sui metadati per la tematica «uso delle TIC e commercio elettronico», di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2019/2152, è trasmessa alla Commissione (Eurostat) entro il 31 maggio 2021.
La relazione annuale sulla qualità per la tematica «uso delle TIC e commercio elettronico», di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2019/2152, è trasmessa alla Commissione (Eurostat) entro il 5 novembre 2021.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 Luglio 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
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