La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l’articolo 28, paragrafo 6, l’articolo 30, paragrafo 2, terzo comma, e l’articolo 38, lettere c), d) e e),
considerando quanto segue:
(1)La pandemia di COVID-19 e le forti restrizioni imposte alla circolazione negli Stati membri e nei paesi terzi sotto forma di misure nazionali costituiscono una sfida eccezionale e senza precedenti per gli Stati membri e gli operatori in relazione all’esecuzione dei controlli previsti dal regolamento (CE) n. 834/2007 e dai regolamenti (CE) n. 889/2008 (2) e (CE) n. 1235/2008 (3) della Commissione.
(2)In base alle informazioni ricevute dagli Stati membri, è necessario derogare a talune disposizioni dei regolamenti (CE) n. 889/2008 e (CE) n. 1235/2008.
(3)Per quanto riguarda i controlli e le altre attività ufficiali che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), il regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 della Commissione (5) consente agli Stati membri di applicare misure temporanee volte a contenere rischi sanitari diffusi per l’uomo, per gli animali e per le piante e per il benessere degli animali nella situazione specifica connessa alla COVID-19 fino al 1o agosto 2020.
(4)In particolare, diversi Stati membri e portatori d’interessi hanno comunicato alla Commissione che la loro capacità di verificare l’integrità dei prodotti biologici è resa difficile dalle restrizioni suddette e dalle conseguenti perturbazioni. Di solito, durante i controlli ufficiali, per le ispezioni fisiche il personale delle autorità competenti o, se del caso, le autorità e gli organismi di controllo devono recarsi presso gli operatori e/o percorrere lunghe distanze. Poiché attualmente le misure nazionali non consentono o limitano fortemente viaggi e ispezioni fisiche, l’autorità competente o, se del caso, l’autorità o l’organismo di controllo dovrebbe poter basare la verifica su controlli documentali avvalendosi, per un certo tempo, dei mezzi di comunicazione a distanza disponibili. Per quanto riguarda gli operatori a basso rischio determinati in base alla procedura di valutazione del rischio dell’autorità competente o, se del caso, dell’autorità o dell’organismo di controllo, di cui all’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, è opportuno che le ispezioni fisiche siano sostituite dai controlli documentali suddetti. Le restrizioni agli spostamenti hanno inoltre ritardato le visite di controllo annuali, rendendo difficile per l’autorità competente o, se del caso, per le autorità o gli organismi di controllo, adempiere gli obblighi di effettuare visite a campione, ispezioni senza preavviso e campionamenti supplementari nei confronti di un dato profilo di operatori.
(5)È opportuno che gli operatori continuino ad avere la possibilità di aderire al regime di produzione biologico. Tuttavia, in attesa della ripresa delle normali attività di controllo, una volta giunte a termine le misure nazionali connesse alla pandemia di COVID-19, l’autorità competente o, se del caso, l’autorità o l’organismo di controllo, dovrebbe poter rinviare le ispezioni fisiche e basarsi su controlli documentali, anche effettuati con i mezzi di comunicazione a distanza disponibili fino alla ripresa delle operazioni.
(6)È della massima importanza continuare a svolgere indagini tempestive su presunte infrazioni e irregolarità in relazione alle norme di produzione biologica. È pertanto opportuno prevedere che tali indagini siano svolte con ogni mezzo disponibile, offrendo al contempo alle autorità e agli organismi di controllo la possibilità di effettuare successivamente le ispezioni fisiche necessarie.
(7)Le restrizioni agli spostamenti applicate dagli Stati membri a causa della pandemia di COVID-19 impediscono la comunicazione tempestiva tra gli Stati membri, tra gli organismi di controllo e gli Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione in merito alle indagini svolte per determinare l’origine delle irregolarità o delle infrazioni constatate. Occorre pertanto prorogare alcuni termini.
(8)Le restrizioni agli spostamenti applicate dagli Stati membri a causa della pandemia di COVID-19 rischiano anche di ripercuotersi sulla possibilità per le autorità competenti di effettuare l’ispezione annuale degli organismi cui sono stati delegati compiti di controllo. È necessario precisare che a titolo temporaneo l’autorità competente può effettuare audit di vigilanza.
(9)Inoltre, in conseguenza delle misure introdotte per tutelare la salute umana, le forti restrizioni applicate ai trasporti gravano sui servizi di corriere che di norma consegnano l’esemplare stampato e firmato a mano del certificato d’ispezione richiesto per le partite importate. È quindi necessario derogare alle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda l’obbligo di disporre di un esemplare stampato del certificato di ispezione.
(10)Il presente regolamento dovrebbe applicarsi fino alla fine di settembre 2020. Tuttavia, per quanto riguarda gli operatori a basso rischio, determinati in base alla procedura di valutazione del rischio dell’autorità competente o, se del caso, dell’autorità o dell’organismo di controllo, di cui all’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, è opportuno che i controlli documentali sostituiscano le ispezioni fisiche fino a fine dicembre 2020. In base alle informazioni ricevute da vari Stati membri, è opportuno prevedere l’applicazione retroattiva del presente regolamento dal 1o marzo 2020. Inoltre, il numero di campionamenti, visite a campione e ispezioni senza preavviso supplementari sarà calcolato sull’arco dell’anno 2020. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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