Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 101, secondo comma,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il 29 settembre 2015 il Consiglio autorizza la Commissione europea e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ad avviare negoziati con la Repubblica d’Armenia su un accordo quadro.
(2)Tali negoziati sono stati conclusi con successo e l’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra («accordo») è stato siglato il 21 marzo 2017.
(3)L’accordo sarà firmato a nome dell’Unione e applicato in via provvisoria in conformità all’articolo 385 dell’accordo, in attesa della sua entrata in vigore in una data successiva.
(4)L’accordo riguarda anche questioni che rientrano nelle competenze della Comunità europea dell’energia atomica.
(5)La firma e la conclusione dell’accordo sono soggette ad una procedura distinta per quanto riguarda le materie di competenza del trattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
(6)Occorre pertanto che l’accordo sia concluso anche a nome della Comunità europea dell’energia atomica per quanto riguarda le materie di competenza del trattato Euratom.
(7)Ai sensi dell’articolo 102 del trattato Euratom, l’accordo può entrare in vigore per la Comunità europea dell’energia atomica soltanto dopo l’avvenuta notificazione alla Commissione europea da parte degli Stati membri che l’accordo è divenuto applicabile conformemente alle disposizioni delle rispettive leggi interne.
(8)È opportuno approvare la conclusione dell’accordo da parte della Commissione europea che agisce a nome della Comunità europea dell’energia atomica per quanto riguarda le materie di competenza della Comunità europea dell’energia atomica,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
È approvata la conclusione da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell’energia atomica, dell’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra, compresa la sua applicazione provvisoria (1).
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 20 Novembre 2017
Per il Consiglio
La Presidente
REPS
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