La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione possono essere immessi sul mercato dell’Unione. Un alimento tradizionale da un paese terzo è un nuovo alimento definito all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2015/2283.
(2)Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2468 della Commissione (2) stabilisce i requisiti amministrativi e scientifici riguardanti gli alimenti tradizionali da paesi terzi.
(3)A norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (3), che istituisce un elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati.
(4)A norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/2283, spetta alla Commissione decidere in merito all’autorizzazione e all’immissione sul mercato dell’Unione di un alimento tradizionale da un paese terzo.
(5)Il 27 novembre 2018 la società AM Breweries (il «richiedente») ha presentato alla Commissione la notifica dell’intenzione di immettere sul mercato dell’Unione l’infuso di foglie di caffè delle specie Coffea arabica L. e/o Coffea canephora Pierre ex A. Froehner quale alimento tradizionale da un paese terzo conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) 2015/2283. Il richiedente chiede che l’infuso di foglie di caffè delle specie Coffea arabica L. e/o Coffea canephora possa essere utilizzato in quanto tale o come ingrediente di altre bevande da parte della popolazione in generale.
(6)A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2468, quest’ultima ha chiesto al richiedente ulteriori informazioni a proposito della validità della notifica. Le informazioni richieste sono state presentate il 4 giugno 2019, il 21 giugno 2019, il 29 agosto 2019 e il 30 agosto 2019.
(7)I dati presentati dal richiedente dimostrano che l’infuso di foglie di caffè delle specie Coffea arabica L. e/o Coffea canephora in quanto tale vanta una storia di uso sicuro come alimento in Africa, Asia e Nord America.
(8)A norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, l’11 settembre 2019 la Commissione ha inoltrato la notifica valida agli Stati membri e all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (l’«Autorità»).
(9)Entro il termine di quattro mesi di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283 né gli Stati membri né l’Autorità hanno presentato alla Commissione obiezioni debitamente motivate relative alla sicurezza in merito all’immissione sul mercato dell’Unione dell’infuso di foglie di caffè delle specie Coffea arabica L. e/o Coffea canephora.
(10)Il 3 febbraio 2020 l’Autorità ha pubblicato il documento «T echnical Report on the notification of infusion from coffee leaves (Coffea arabica L. and/or Coffea canephora Pierre ex A. Froehner) as a traditional food from a third country pursuant to Article 14 of Regulation (EU) 2015/2283» [Relazione tecnica relativa alla notifica dell’infuso di foglie di caffè (Coffea arabica L. e/o Coffea canephora Pierre ex A. Froehner) quale alimento tradizionale da un paese terzo conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) 2015/2283] (4).
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