Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/918 della Commissione del 1° Luglio 2020 recante deroga al Regolamento d’Esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le prescrizioni per l’introduzione nell’Unione di legno di frassino originario del Canada.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 41, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)La decisione di esecuzione (UE) 2016/412 della Commissione (2) autorizza gli Stati membri a prevedere una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE (3) del Consiglio in relazione a condizioni particolari riguardanti l’introduzione nell’Unione di legno di frassino (Fraxinus L.) originario del Canada o ivi lavorato.

(2)La direttiva 2000/29/CE è stata abrogata e sostituita dal regolamento (UE) 2016/2031. Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (4), che stabilisce norme e prescrizioni riguardanti l’introduzione nell’Unione di alcune piante e alcuni prodotti vegetali e altri oggetti, ha sostituito gli allegati da I a V di detta direttiva.

(3)Conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2072, in combinato disposto con l’allegato VII, punto 87, di detto regolamento, l’introduzione nell’Unione di legno di frassino originario del Canada o ivi lavorato («legno specificato») è soggetta a determinate prescrizioni particolari al fine di evitare il rischio di infestazione da parte dell’organismo nocivo Agrilus planipennis Fairmaire nell’Unione. Tali prescrizioni differiscono in una certa misura da quelle della decisione di esecuzione (UE) 2016/412 per quanto riguarda l’introduzione nell’Unione, l’ispezione e il controllo del legno specificato.

(4)Sulla base di un audit della Commissione effettuato a giugno 2018 si è concluso che, con l’applicazione sotto il proprio controllo ufficiale delle prescrizioni della decisione di esecuzione (UE) 2016/412, il Canada garantisce un livello di protezione fitosanitaria equivalente a quello garantito dalle prescrizioni di cui all’allegato VII, punto 87, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

(5)La decisione di esecuzione (UE) 2016/412 si applica fino al 30 giugno 2020. Il 27 aprile 2020 il Canada ha chiesto una proroga di tale deroga oltre il 30 giugno 2020.

(6)Al fine di garantire la continuazione delle importazioni di legno di frassino originario dal Canada o ivi lavorato è opportuno prevedere una deroga all’articolo 8, paragrafo 1 e all’allegato VII, punto 87, lettere a) e b) del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, in modo da consentire l’introduzione nell’Unione del legno specificato, subordinatamente alla sua conformità a prescrizioni particolari che riflettano, con alcune modifiche, quelle della decisione di esecuzione (UE) 2016/412.

(7)Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o luglio 2020, al fine di garantire la continuazione delle importazioni del legno specificato.

(8)Il presente regolamento dovrebbe applicarsi fino al 30 giugno 2023, al fine di consentire il riesame della sua applicazione entro tale data.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.209.01.0014.01.ITA&toc=OJ:L:2020:209:TOC

 

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