Regolamento (UE) 2020/875 del Consiglio del 15 Giugno 2020 che modifica il Regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti agricoli e industriali la cui produzione nell’Unione è insufficiente e per evitare in tal modo perturbazioni del mercato per tali prodotti, il regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio ha aperto contingenti tariffari autonomi (1). I prodotti compresi in detti contingenti tariffari possono essere importati nell’Unione ad aliquota ridotta o nulla.

(2)Poiché è nell’interesse dell’Unione garantire un adeguato approvvigionamento di taluni prodotti industriali e considerato il fatto che prodotti identici, equivalenti o di sostituzione non sono fabbricati in quantità sufficienti all’interno dell’Unione, è necessario aprire nuovi contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.2580, 09.2581 e 09.2583 a dazio zero per quantitativi adeguati di tali prodotti.

(3)Poiché è nell’interesse dell’Unione garantire un adeguato approvvigionamento di taluni prodotti industriali, è opportuno aumentare i volumi dei contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.2634 e 09.2668.

(4)Poiché l’ambito di applicazione del contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.2652 è divenuto inadeguato per soddisfare le esigenze degli operatori economici nell’Unione, è opportuno modificare la designazione del prodotto compreso in tale contingente tariffario.

(5)Per il contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.2588 è opportuno prorogare il periodo contingentale al 31 dicembre 2020 poiché tale contingente era stato aperto per un periodo di soli sei mesi ma è ancora nell’interesse dell’Unione mantenerlo.

(6)Le sostanze solfato di dimetile (CAS RN 77-78-1) avente una purezza di almeno il 99 %, 2-metilanilina (CAS RN 95-53-4) avente una purezza, in peso, di almeno il 99 % e 4,4’ -metandiildianilina (CAS RN 101-77-9) avente una purezza, in peso, di almeno il 97 % sono incluse nell’elenco delle sostanze candidate di cui all’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e la sostanza con numero CAS RN 101-77-9 è inclusa nell’allegato XIV di tale regolamento. Per tale motivo i contingenti tariffari esistenti per tali prodotti dovrebbero essere progressivamente chiusi e gli eventuali contingenti tariffari nuovi dovrebbero essere applicati per un periodo limitato. Pertanto è opportuno che i contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.2648 e 09.2730 si applichino fino al 31 dicembre 2020 con un’aliquota convenzionale del dazio pari al 2 %. Inoltre si dovrebbe chiudere il contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.2590 e si dovrebbe aprire fino al 31 dicembre 2020 un nuovo contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.2582 con un’aliquota convenzionale del dazio pari al 2 %.

(7)Tenuto conto delle modifiche da apportare, e per motivi di chiarezza, è opportuno sostituire l’allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013.

(8)Al fine di evitare ogni interruzione nell’applicazione del regime dei contingenti tariffari e di rispettare gli orientamenti di cui alla comunicazione della Commissione del 13 dicembre 2011 in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi, le modifiche di cui al presente regolamento riguardanti i contingenti tariffari relativi ai prodotti interessati dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o luglio 2020. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 è sostituito dal testo che figura in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° Luglio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 Giugno 2020

Per il Consiglio

La Presidente

METELKO-ZGOMBIĆ

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.204.01.0034.01.ITA&toc=OJ:L:2020:204:TOC

 

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