Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 31,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti agricoli e industriali non prodotti nell’Unione ed evitare in tal modo perturbazioni nel mercato per tali prodotti, i dazi della tariffa doganale comune (TDC) del tipo indicato nell’articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) («dazi TDC») su detti prodotti sono stati sospesi dal regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio (2). Tali prodotti possono essere importati nell’Unione ad aliquota ridotta o nulla.
(2)La produzione dell’Unione di alcuni prodotti che non figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio è inadeguata o inesistente. Di conseguenza, è nell’interesse dell’Unione concedere una sospensione totale dei dazi della TDC per questi prodotti.
(3)Al fine di promuovere una produzione integrata di batterie nell’Unione conformemente alla comunicazione della Commissione del 17 maggio 2018 dal titolo «L’Europa in movimento — Una mobilità sostenibile per l’Europa: sicura, interconnessa e pulita», è opportuno concedere una sospensione parziale dei dazi della TDC per alcuni prodotti che non figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013. Inoltre, è opportuno concedere soltanto una sospensione parziale dei dazi della TDC per alcuni prodotti che sono attualmente oggetto di sospensioni integrali. È opportuno fissare al 31 dicembre 2020 la data per il riesame obbligatorio di tali sospensioni perché tale riesame possa considerare l’evoluzione del settore delle batterie nell’Unione.
(4)Per quanto rigurda i prodotti nell’elenco di sostanze candidate di cui all’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), è opportuno concedere soltanto una sospensione parziale dei dazi della TDC. È opportuno fissare al 31 dicembre 2021 la data per il riesame obbligatorio di tali sospensioni al fine di consentire agli operatori economici di sostituire tali prodotti con prodotti alternativi.
(5)Occorre modificare la designazione, la classificazione e l’obbligo relativo all’uso finale di alcune sospensioni dei dazi della TDC contenute nell’allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 al fine di tener conto dell’evoluzione tecnica dei prodotti e delle tendenze economiche nel mercato.
(6)Non è più nell’interesse dell’Unione mantenere sospensioni dei dazi della TDC per alcuni prodotti figuranti nell’allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013. È pertanto opportuno revocare le sospensioni per tali prodotti.
(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1387/2013.
(8)Al fine di evitare ogni interruzione nell’applicazione del regime di sospensioni autonome e di rispettare gli orientamenti della comunicazione della Commissione del 13 dicembre 2011 in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi, le modifiche di cui al presente regolamento riguardanti le sospensioni per i prodotti in questione dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o luglio 2020. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore con urgenza,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 Giugno 2020
Per il Consiglio
La Presidente
METELKO-ZGOMBIĆ
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