Direttiva (UE) 2020/876 del Consiglio del 24 Giugno 2020 che modifica la Direttiva 2011/16/UE per affrontare l’urgente necessità di rinviare determinati termini per la comunicazione e lo scambio di informazioni nel settore fiscale.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 113 e 115,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)I gravi rischi per la salute pubblica e gli altri problemi causati dalla pandemia di Covid-19, nonché le misure di confinamento imposte dagli Stati membri per contenere la pandemia, hanno avuto notevoli ripercussioni sulla capacità delle imprese e delle autorità fiscali degli Stati membri di adempiere alcuni dei loro obblighi ai sensi della direttiva 2011/16/UE del Consiglio (3).

(2)Un certo numero di Stati membri e di persone tenute a comunicare informazioni alle autorità competenti degli Stati membri a norma della direttiva 2011/16/UE hanno chiesto il rinvio di alcuni termini previsti da tale direttiva. Tali termini riguardano lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari i cui beneficiari sono fiscalmente residenti in un altro Stato membro e sui meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica che contengono almeno uno degli elementi distintivi di cui all’allegato IV della direttiva 2011/16/UE («meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica»).

(3)Le gravi perturbazioni causate dalla pandemia di Covid-19 alle attività di molte istituzioni finanziarie e persone tenute a comunicare meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica ostacolano il tempestivo adempimento dei loro obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 2011/16/UE. Le istituzioni finanziarie sono attualmente alle prese con compiti urgenti connessi alla pandemia di Covid-19.

(4)Inoltre, le istituzioni finanziarie e le persone tenute a comunicare devono fare fronte a serie perturbazioni professionali dovute principalmente al lavoro a distanza a causa del confinamento in atto nella maggior parte degli Stati membri. Analogamente, la capacità delle autorità fiscali degli Stati membri di raccogliere e trattare i dati è stata fortemente limitata.

(5)Tale situazione richiede, per quanto possibile, una risposta urgente e coordinata all’interno dell’Unione. A tal fine è necessario fornire agli Stati membri la possibilità di rinviare il termine per lo scambio di informazioni sui conti finanziari i cui beneficiari sono fiscalmente residenti in un altro Stato membro, per consentire agli Stati membri di adeguare i termini nazionali per la comunicazione di tali informazioni da parte delle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione. Inoltre, agli Stati membri dovrebbe essere anche fornita la possibilità di rinviare i termini per la comunicazione e lo scambio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica.

(6)L’obiettivo del rinvio dei termini («rinvio») è affrontare una situazione eccezionale, senza pregiudicare la struttura istituita o il funzionamento della direttiva 2011/16/UE. Di conseguenza, è necessario che il rinvio sia limitato e rimanga proporzionato alle difficoltà pratiche causate dalla pandemia di Covid-19 per quanto riguarda la comunicazione e lo scambio di informazioni.

(7)Alla luce dell’attuale incertezza che circonda l’evoluzione della pandemia di Covid-19 e dato che le circostanze che giustificano l’adozione della presente direttiva potrebbero continuare a esistere per qualche tempo, è opportuno prevedere anche la possibilità di un prolungamento facoltativo del periodo di rinvio. Tale prolungamento dovrebbe avvenire soltanto se sono soddisfatte le condizioni stabilite dalla presente direttiva.

(8)Tenuto conto del notevole impatto delle perturbazioni economiche causate dalla pandemia di Covid-19 sui bilanci, sulle risorse umane e sul funzionamento delle autorità fiscali degli Stati membri, è opportuno conferire al Consiglio il potere di decidere all’unanimità, su proposta della Commissione, in merito a un prolungamento del periodo di rinvio.

(9)Ogni rinvio non dovrebbe pregiudicare gli elementi essenziali dell’obbligo di comunicazione e di scambio di informazioni ai sensi della direttiva 2011/16/UE e dovrebbe essere garantito che nessuna informazione che debba essere comunicata durante il periodo di rinvio non sia comunicata o non sia scambiata.

(10)Tenuto conto dell’urgenza dettata dalle circostanze eccezionali causate dalla pandemia di Covid-19, dalla crisi sanitaria pubblica a essa collegata e dalle sue conseguenze sociali ed economiche, è stato considerato opportuno applicare un’eccezione al periodo di otto settimane di cui all’articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.204.01.0046.01.ITA&toc=OJ:L:2020:204:TOC

 

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