Il Garante europeo della Protezione dei Dati,
visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (1), e in particolare l’articolo 57, paragrafo 1, lettera q),
considerando quanto segue:
(1)L’articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali e l’articolo 16 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea stabiliscono che il rispetto delle norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale che le riguardano è soggetto al controllo di un’autorità indipendente.
(2)Il regolamento (UE) 2018/1725 stabilisce l’istituzione di un’autorità indipendente, denominata Garante europeo della protezione dei dati (GEPD), incaricata di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, segnatamente del diritto alla protezione dei dati, riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione.
(3)Il regolamento (UE) 2018/1725 stabilisce inoltre gli obblighi e le competenze del GEPD, nonché la sua nomina.
(4)Il regolamento (UE) 2018/1725 stabilisce altresì che il Garante europeo della protezione dei dati sia assistito da un segretariato e prescrive una serie di disposizioni riguardanti il personale e le questioni di bilancio.
(5)Altre disposizioni del diritto dell’Unione stabiliscono altresì funzioni e competenze del GEPD, segnatamente il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e il regolamento (UE) 2017/1939 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).
(6)Sentito il comitato del personale del GEPD,
Ha adottato la presente Decisione:
TITOLO I
MISSIONE, DEFINIZIONI, PRINCIPI GUIDA E ORGANIZZAZIONE
CAPITOLO I
Missione e definizioni
Articolo 1
Il GEPD
Il GEPD agisce ai sensi delle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1725, di ogni altro pertinente atto giuridico dell’Unione e della presente decisione, e applica le priorità strategiche stabilite dal Garante europeo della protezione dei dati.
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