Regolamento Delegato (UE) 2020/877 della Commissione del 3 Aprile 2020 che modifica e rettifica il Regolamento delegato (UE) 2015/2446 che integra il Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1), in particolare gli articoli 7, 10, 24, 88, 131, 156, 160, 168, 175, 183, 212, 216, 253 e 265,

considerando quanto segue:

(1)L’attuazione pratica del regolamento (UE) n. 952/2013 (il codice) in combinato disposto con il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (2) ha dimostrato che è necessario apportare alcune modifiche a tale regolamento delegato al fine di adeguarlo meglio alle esigenze degli operatori economici e delle amministrazioni doganali e di tenere conto dell’evoluzione normativa e degli sviluppi relativi all’introduzione dei sistemi informatici istituiti ai fini del codice.

(2)Al fine di chiarire quale ufficio doganale deve garantire che l’analisi dei rischi precedente all’arrivo sia effettuata sulla base delle informazioni riportate nella dichiarazione sommaria di entrata, la definizione di «ufficio doganale di prima entrata» di cui all’articolo 1, punto 15, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbe essere modificata per precisare che, laddove tale espressione è utilizzata, si riferisce all’ufficio responsabile del luogo in cui il mezzo di trasporto è destinato ad arrivare anche se, per qualsiasi motivo, il mezzo di trasporto giunge effettivamente in un luogo diverso per il quale è competente un ufficio diverso.

(3)Per delimitare chiaramente l’ambito di applicazione delle norme relative alla dichiarazione sommaria di entrata per le merci contenute in spedizioni per espresso e delle formalità applicabili all’importazione e all’esportazione di tali merci, è opportuno definire i termini «spedizione per espresso» e «corriere espresso».

(4)Al fine di garantire un’applicazione uniforme delle disposizioni doganali sulla base del valore intrinseco delle merci, è necessaria una definizione dei termini «valore intrinseco».

(5)In linea con il piano d’azione sulla mobilità militare (3), è necessario razionalizzare e semplificare le formalità doganali per le merci trasportate o utilizzate nell’ambito di attività militari. Tale obiettivo dovrebbe essere conseguito stabilendo una definizione di tali merci e istituendo un formulario UE 302 quale documento doganale che gli Stati membri dell’Unione sono tenuti a utilizzare, anche nell’ambito di attività militari relative alla politica di sicurezza e di difesa comune dell’Unione.

(6)Allo scopo di consentire che, in conformità alla normativa dell’Unione diversa dalla normativa doganale, il numero di registrazione e identificazione dell’operatore economico (EORI) sia utilizzato a fini di identificazione, le persone diverse dagli operatori economici dovrebbero essere obbligate a registrarsi nel sistema EORI, qualora tale registrazione sia richiesta dalla normativa dell’Unione e non solo qualora sia richiesta dalla normativa di uno Stato membro. L’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(7)L’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 prevede la possibilità di prorogare il termine per l’adozione di una decisione relativa all’applicazione della normativa doganale qualora le autorità doganali competenti stiano indagando su una violazione della stessa. Tale possibilità dovrebbe applicarsi anche ai casi in cui le autorità doganali e fiscali competenti stiano indagando su una violazione della normativa fiscale, in quanto alcune autorizzazioni possono essere rilasciate solo in assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa fiscale. L’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 prevede l’obbligo per le autorità doganali di sospendere una decisione fino a quando non sia stabilito se un operatore economico ha commesso un’infrazione grave o infrazioni reiterate. Tale obbligo dovrebbe riguardare anche i casi di reati gravi in relazione all’attività economica del richiedente, ma non dovrebbe estendersi alle infrazioni o ai reati commessi da persone responsabili delle questioni doganali dell’impresa che non sono dipendenti di tale impresa, in conformità all’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (4). È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’articolo 13, paragrafo 4, e l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 2015/2446.

(8)L’articolo 86, paragrafo 3, del codice stabilisce le norme specifiche per il calcolo dell’importo dell’obbligazione doganale quando l’obbligazione sorge per prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo. Su richiesta del dichiarante, tale obbligazione doganale è determinata in base alla classificazione tariffaria, al valore in dogana, al quantitativo, alla natura e all’origine delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale relativa a tali merci. L’articolo 76 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 stabilisce le condizioni alle quali l’articolo 86, paragrafo 3, del codice deve applicarsi in assenza di una richiesta del dichiarante. Al fine di evitare l’elusione dei dazi antidumping e compensativi, delle misure di salvaguardia e dei dazi supplementari derivanti da una sospensione delle concessioni che sarebbero applicabili alle merci quando sono vincolate per la prima volta al regime di perfezionamento attivo, è opportuno che l’obbligo di applicare l’articolo 86, paragrafo 3, del codice in assenza di una richiesta del dichiarante riguardi anche i prodotti trasformati ottenuti da tali merci vincolate al regime di perfezionamento attivo. L’articolo 76 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. È opportuno concedere un periodo transitorio di un anno per dare agli operatori economici il tempo di adeguarsi alle nuove norme.

(9)L’articolo 104, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 prevede deroghe all’obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata per le merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione. Al fine di non ritardare l’importazione di organi e altri tessuti umani o animali o di sangue umano idonei a innesti permanenti, impianti o trasfusioni in casi di emergenza, le deroghe dovrebbero riguardare anche tali merci. Inoltre, al fine di facilitare la mobilità militare, tali deroghe dovrebbero essere estese alle merci trasportate in base a un formulario NATO 302 o a un formulario UE 302. Inoltre, a seguito dell’inclusione di Campione d’Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano nel territorio doganale dell’Unione (5), la deroga non dovrebbe più applicarsi alle merci introdotte a partire da tali territori. L’articolo 104, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(10)La direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) mira a proteggere l’ambiente marino dall’effetto negativo degli scarichi di rifiuti delle navi che utilizzano porti situati nell’Unione, migliorando la disponibilità e l’uso di impianti portuali di raccolta adeguati e il conferimento dei rifiuti a tali impianti. Per non compromettere l’obiettivo della direttiva, le formalità doganali relative a tali rifiuti dovrebbero essere razionalizzate e semplificate introducendo un esonero dall’obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata e considerando la presentazione in dogana come una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica. È opportuno che tali semplificazioni si applichino unicamente se la notifica anticipata dei rifiuti di cui all’articolo 6 della direttiva (UE) 2019/883 è stata effettuata alle autorità competenti. È opportuno modificare di conseguenza gli articoli 104, 138, 141 e 142 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.203.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:203:TOC

 

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