Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 Giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2019/2088.

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)L’articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea mira a instaurare un mercato interno che operi per lo sviluppo sostenibile dell’Europa, basato, tra l’altro, su una crescita economica equilibrata e un alto livello di tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente.

(2)Il 25 settembre 2015 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato un nuovo quadro mondiale di sviluppo sostenibile: l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, («Agenda 2030»). L’Agenda 2030 è imperniata sugli obiettivi di sviluppo sostenibile («OSS») e riguarda le tre dimensioni della sostenibilità: governance economica, sociale e ambientale. La comunicazione della Commissione del 22 novembre 2016«Il futuro sostenibile dell’Europa: prossime tappe» lega gli OSS al quadro politico dell’Unione, al fine di garantire che tutte le azioni e le iniziative politiche dell’Unione, sia al suo interno che nel resto del mondo, facciano propri gli OSS sin dall’inizio. Nelle conclusioni del 20 giugno 2017 il Consiglio ha confermato l’impegno dell’Unione e dei suoi Stati membri ad attuare l’Agenda 2030 in modo completo, coerente, globale, integrato ed efficace, in stretta cooperazione con i partner e le altre parti interessate. L’11 dicembre 2019 la Commissione ha pubblicato la comunicazione sul «Green Deal europeo».

(3)L’accordo di Parigi adottato nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici («accordo di Parigi») è stato approvato dall’Unione il 5 ottobre 2016 (3). L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), dell’accordo di Parigi mira a rafforzare la risposta ai cambiamenti climatici, trai diversi modi, rendendo i flussi finanziari coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici. In tale contesto, il 12 dicembre 2019 il Consiglio europeo ha adottato conclusioni sui cambiamenti climatici. Il presente regolamento rappresenta quindi un passo fondamentale verso l’obiettivo di realizzare un’Unione a impatto climatico zero entro il 2050.

(4)La sostenibilità e la transizione a un’economia sicura, climaticamente neutra, resiliente ai cambiamenti climatici, più efficiente in termini di risorse e circolare sono fondamentali per garantire la competitività dell’economia dell’Unione nel lungo termine. Da molto tempo la sostenibilità si trova al centro del progetto dell’Unione, e il trattato sull’Unione europea e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) ne riflettono la dimensione sociale e ambientale.

(5)A dicembre 2016 la Commissione ha dato mandato a un gruppo di esperti di alto livello di sviluppare una strategia dell’Unione, globale e completa, in materia di finanza sostenibile. Il gruppo di esperti di alto livello, nella relazione pubblicata il 31 gennaio 2018, sollecita la creazione di un sistema di classificazione tecnicamente solido a livello dell’Unione per fare chiarezza su quali attività possano essere considerate «verdi» o «sostenibili», partendo dalla mitigazione dei cambiamenti climatici.

(6)Nella comunicazione dell’8 marzo 2018, la Commissione ha pubblicato il piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile, lanciando un’ambiziosa strategia globale sulla finanza sostenibile. Uno degli obiettivi fissati nel piano d’azione è il riorientamento dei flussi di capitali verso investimenti sostenibili finalizzato al raggiungimento di una crescita sostenibile e inclusiva. L’istituzione di un sistema di classificazione unificato per le attività sostenibili costituisce l’azione più importante e urgente prevista dal piano d’azione. Il piano d’azione riconosce che lo spostamento dei flussi di capitali verso attività più sostenibili deve fondarsi su una comprensione condivisa e olistica dell’ecosostenibilità delle attività e degli investimenti. Quale primo passo, la formulazione di linee guida chiare sulle attività che possono essere considerate un contributo agli obiettivi ambientali permetterebbe di informare meglio in merito agli investimenti che finanziano attività economiche ecosostenibili. Ulteriori linee guida su attività che contribuiscono ad altri obiettivi di sostenibilità, compresi quelli sociali, potrebbero essere sviluppate in una fase successiva.

(7)Data la natura sistemica delle sfide ambientali a livello mondiale, è necessario adottare un approccio sistemico e lungimirante all’ecosostenibilità che affronti le crescenti tendenze negative, quali i cambiamenti climatici, la perdita di biodiversità, il consumo eccessivo di risorse a livello mondiale, la scarsità alimentare, la riduzione dello strato di ozono, l’acidificazione degli oceani, il deterioramento del sistema di acqua dolce e i cambiamenti di destinazione dei terreni, nonché l’emergere di nuove minacce, tra cui le sostanze chimiche pericolose e i relativi effetti combinati.

(8)La decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) sollecita una maggiore partecipazione del settore privato al finanziamento delle spese legate all’ambiente e al clima, in particolare attraverso l’introduzione di incentivi e metodologie che stimolino le imprese a misurare i costi ambientali delle loro attività e gli utili ottenuti dal ricorso ai servizi ambientali.

(9)Il raggiungimento degli OSS nell’Unione richiede l’incanalamento dei flussi di capitali verso investimenti sostenibili. È importante sfruttare appieno le potenzialità del mercato interno ai fini del raggiungimento degli obiettivi. In tale contesto, è fondamentale rimuovere gli ostacoli all’efficace circolazione dei capitali verso investimenti sostenibili nel mercato interno ed evitare che sorgano nuovi ostacoli.

(10)Dati l’entità della sfida e i costi legati all’inerzia o a ritardi nell’intervento, il sistema finanziario dovrebbe essere adattato gradualmente per supportare un funzionamento sostenibile dell’economia. A tal fine, è necessario integrare pienamente nel sistema la finanza sostenibile e occorre tener conto dell’impatto dei prodotti e servizi finanziari in termini di sostenibilità.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.198.01.0013.01.ITA&toc=OJ:L:2020:198:TOC

 

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