Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 338, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) istituisce un quadro giuridico comune e comparabile riguardo alle statistiche europee in materia di migrazione e di protezione internazionale.
(2)Al fine di soddisfare le nuove esigenze interne all’Unione in relazione alle statistiche in materia di migrazione e di protezione internazionale e dato che le caratteristiche della migrazione sono soggette a rapidi mutamenti, occorre istituire un quadro che consenta una risposta rapida all’evoluzione delle esigenze in relazione alle statistiche in materia di migrazione e di protezione internazionale.
(3)Al fine di sostenere l’Unione nel rispondere efficacemente alle sfide poste dalla migrazione e nello sviluppare politiche basate sui diritti umani, è necessario rilevare dati in materia di migrazione e di protezione internazionale con frequenza subannuale.
(4)Le statistiche in materia di migrazione e di protezione internazionale sono fondamentali per analizzare, formulare e valutare un’ampia gamma di politiche, in particolare per quanto riguarda le risposte all’arrivo di persone che cercano protezione in Europa, allo scopo di definire e applicare le migliori politiche.
(5)Le statistiche in materia di migrazione e di protezione internazionale sono fondamentali per avere una visione d’insieme dei flussi migratori all’interno dell’Unione e per consentire la corretta applicazione, da parte degli Stati membri, della legislazione dell’Unione, nel rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta») e dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
(6)Al fine di garantire la qualità e, in particolare, la comparabilità dei dati trasmessi dagli Stati membri, nonché di consentire l’elaborazione a livello dell’Unione di quadri di sintesi attendibili, i dati utilizzati dovrebbero basarsi sugli stessi concetti e dovrebbero riferirsi a date o periodi di riferimento identici.
(7)I dati forniti in materia di migrazione e protezione internazionale dovrebbero essere coerenti con le pertinenti statistiche raccolte a norma del regolamento (CE) n. 862/2007.
(8)Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) fornisce un quadro di riferimento per le statistiche europee in materia di migrazione e di protezione internazionale. In particolare, richiede agli Stati membri il rispetto dei principi di indipendenza professionale, imparzialità, obiettività, affidabilità, segreto statistico e favorevole rapporto costi-benefici, nonché dei criteri di qualità ivi precisati.
(9)Le relazioni sulla qualità sono fondamentali per valutare e migliorare la qualità delle statistiche europee e informare in proposito. Il comitato del sistema statistico europeo ha approvato uno standard del sistema statistico europeo (SSE) per la struttura delle relazioni sulla qualità conformemente alle disposizioni sulla qualità delle statistiche di cui al regolamento (CE) n. 223/2009. Tale standard SSE dovrebbe contribuire all’armonizzazione delle relazioni sulla qualità previste dal regolamento (CE) n. 862/2007.
(10)Al fine di produrre statistiche in modo più efficiente, le autorità statistiche nazionali hanno il diritto di accedere tempestivamente e gratuitamente a tutti i dati amministrativi, ciascuna nei rispettivi sistemi di amministrazione pubblica, per poterli utilizzare e integrare con i dati statistici nella misura necessaria per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee conformemente alle disposizioni in materia di accesso, uso e integrazione di dati amministrativi di cui all’articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 223/2009.
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