Decisione (UE) 2020/853 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 Giugno 2020 che autorizza la Germania a modificare il suo accordo bilaterale con la Svizzera.

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)In conformità dell’articolo 20, paragrafo 1, dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (3) («accordo UE-Svizzera»), il trasporto di passeggeri a mezzo autobus fra due punti situati nel territorio di una stessa parte contraente effettuato da vettori stabiliti nel territorio dell’altra parte contraente, noto come cabotaggio, non è autorizzato.

(2)In conformità dell’articolo 20, paragrafo 2, dell’accordo UE-Svizzera, i diritti di cabotaggio che derivano da accordi bilaterali conclusi fra gli Stati membri e la Svizzera vigenti all’epoca della conclusione dell’accordo UE-Svizzera, vale a dire il 21 giugno 1999, possono continuare a essere esercitati purché non vi sia alcuna discriminazione fra i vettori stabiliti nell’Unione, né distorsione della concorrenza. L’accordo bilaterale sul trasporto su strada tra la Svizzera e la Germania del 17 dicembre 1953 (4) («accordo Svizzera-Germania») non autorizza operazioni di cabotaggio nell’ambito della fornitura di servizi di trasporto su strada di passeggeri a mezzo autobus tra i due paesi. Il diritto di effettuare tali operazioni non rientra pertanto tra quelli previsti dall’articolo 20, paragrafo 2, dell’accordo UE-Svizzera e che figurano nell’elenco di cui al suo allegato 8.

(3)Gli impegni internazionali che consentono ai vettori stabiliti in Svizzera di effettuare operazioni di cabotaggio all’interno dell’Unione possono incidere sull’articolo 20 dell’accordo UE-Svizzera, dal momento che tale articolo non autorizza tali operazioni.

(4)Il regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) consente che le operazioni di cabotaggio nell’Unione siano effettuate esclusivamente da vettori titolari di una licenza comunitaria, sussistendo determinate condizioni. Gli impegni internazionali che consentono a vettori di paesi terzi che non sono titolari di tale licenza di effettuare operazioni di questo tipo sono tali da incidere su tale regolamento.

(5)Tali impegni internazionali rientrano pertanto nella competenza esterna esclusiva dell’Unione. Gli Stati membri possono negoziare, o concludere, tali impegni solo se autorizzati dall’Unione conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

(6)Le operazioni di cabotaggio effettuate nell’ambito dell’Unione da vettori di paesi terzi che non sono titolari di una licenza comunitaria come previsto nel regolamento (CE) n. 1073/2009 incidono sul funzionamento del mercato interno dei servizi di trasporto effettuati con autobus, come stabilito da tale regolamento. È necessario pertanto che il legislatore dell’Unione rilasci un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, TFUE secondo la procedura legislativa di cui all’articolo 91 TFUE.

(7)Con lettera dell’11 maggio 2017 la Germania ha chiesto di essere autorizzata dall’Unione a modificare l’accordo Svizzera-Germania al fine di autorizzare operazioni di cabotaggio nell’ambito della fornitura di servizi di trasporto su strada di passeggeri a mezzo autobus nelle regioni frontaliere della Germania e della Svizzera.

(8)Le operazioni di cabotaggio consentono che sia aumentato il fattore di carico dei veicoli e l’efficienza economica dei servizi di trasporto di passeggeri a mezzo autobus. È opportuno pertanto autorizzare tali operazioni nell’ambito della fornitura di servizi di trasporto su strada di passeggeri a mezzo autobus tra la Germania e la Svizzera nelle regioni frontaliere dei due paesi. Ciò potrebbe rafforzare ulteriormente la stretta integrazione di tali regioni frontaliere.

(9)Al fine di garantire che le operazioni di cabotaggio interessate non alterino eccessivamente il funzionamento del mercato interno dei servizi di trasporto effettuati con autobus, come stabilito dal regolamento (CE) n. 1073/2009 l’autorizzazione per le operazioni di cabotaggio dovrebbe essere subordinata all’assenza di discriminazione fra i vettori stabiliti nell’Unione e di distorsione della concorrenza.

(10)Per lo stesso motivo dovrebbero essere autorizzate operazioni di cabotaggio nelle regioni frontaliere della Germania soltanto nell’ambito della fornitura di servizi di trasporto su strada di passeggeri a mezzo autobus tra la Germania e la Svizzera. A tal fine, è necessario definire le regioni frontaliere della Germania per le finalità della presente decisione in un modo che tenga debitamente conto del regolamento (CE) n. 1073/2009, consentendo nel contempo che sia aumentata l’efficienza delle operazioni interessate,

Hanno adottato la presente Decisione:

Articolo 1

La Germania è autorizzata a modificare il suo accordo bilaterale con la Svizzera sul trasporto su strada del 17 dicembre 1953 (accordo Svizzera-Germania) al fine di autorizzare operazioni di cabotaggio nelle regioni frontaliere della Germania e della Svizzera nell’ambito della fornitura di servizi di trasporto su strada di passeggeri a mezzo autobus tra i due paesi, purché non vi sia alcuna discriminazione fra i vettori stabiliti nell’Unione, né distorsione della concorrenza.

I distretti governativi di Friburgo e Tubinga nel Baden‐Württemberg e il distretto governativo della Svevia in Baviera sono considerati regioni frontaliere della Germania ai sensi del primo comma.

Articolo 2

La Germania informa la Commissione della modifica dell’accordo Svizzera-Germania a norma dell’articolo 1 della presente decisione e notifica alla Commissione il testo di tale modifica.

La Commissione ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 Giugno 2020

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

M. SASSOLI

Per il Consiglio

La Presidente

BRNJAC

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.198.01.0044.01.ITA&toc=OJ:L:2020:198:TOC

 

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