La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (1), in particolare l’articolo 41, paragrafo 3, primo comma, e l’articolo 42, paragrafo 2, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (2) stabilisce le misure di attuazione per le norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1069/2009, comprese le norme in materia di salute pubblica e animale per l’importazione o il transito di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati nell’Unione o il loro invio in transito attraverso l’Unione, al fine di prevenire e ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica e animale derivanti da tali prodotti.
(2)L’articolo 15 della direttiva 97/78/CE del Consiglio (3) definisce le norme concernenti i controlli veterinari da eseguire al fine di autorizzare la reimportazione delle partite di prodotti che sono originarie dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammesse in un paese terzo. Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) abroga e sostituisce la direttiva 97/78/CE con effetto dal 14 dicembre 2019.
(3)Il regolamento delegato (UE) 2019/2074 della Commissione (5) stabilisce le norme per l’esecuzione di controlli ufficiali specifici sulle partite di animali e merci indicate all’articolo 47, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2017/625 che sono originarie dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammesse in un paese terzo, tra cui i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati.
(4)Le prescrizioni in materia di salute pubblica e animale per l’ingresso nell’Unione di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammessi in un paese terzo dovrebbero essere stabilite conformemente agli articoli 41 e 42 del regolamento (CE) n. 1069/2009.
(5)In assenza di prescrizioni in materia di salute pubblica e animale pertinenti per il ritorno di partite di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati respinte, tali partite sono soggette alle norme generali in materia di importazione di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 e alle prescrizioni specifiche per prodotto applicabili all’importazione di cui all’allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011, che potrebbero impedire il ritorno nell’Unione di determinate partite originarie dell’UE non ammesse da un paese terzo, ad esempio a causa della mancanza del documento commerciale o del certificato sanitario specifico per prodotto prescritto per l’ingresso.
(6)Il rischio per la salute pubblica e animale posto dai sottoprodotti di origine animale e dai prodotti derivati originari dell’Unione è però diverso da quello posto dai prodotti originari di paesi terzi. Non è pertanto necessario che una partita di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati che è originaria dell’Unione e vi fa ritorno in quanto non ammessa in un paese terzo sia accompagnata da un documento commerciale, da un certificato sanitario o, a seconda dei casi, da una dichiarazione corrispondente a un modello attualmente stabilito conformemente all’articolo 42, paragrafo 2, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1069/2009, come prescritto per le partite originarie di paesi terzi.
(7)Tale partita dovrebbe essere autorizzata a entrare nell’Unione e a essere inviata a qualsiasi stabilimento o impianto riconosciuto conformemente all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009 per la categoria e il tipo di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, sempre che l’autorità competente del luogo di destinazione nell’Unione abbia convenuto di accettarla.
(8)Determinate partite di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati destinate all’esportazione in paesi terzi possono essere soggette a controlli da parte di un’autorità competente nell’Unione diversa da quelle responsabili per i sottoprodotti di origine animale o per i prodotti derivati. Se il sigillo originale è stato sostituito nel corso di tali controlli, il numero del nuovo sigillo dovrebbe essere indicato nella documentazione di accompagnamento.
(9)Al fine di garantire una gestione adeguata del rischio per la salute pubblica e animale e la certezza del diritto è pertanto necessario prevedere condizioni per il ritorno nell’Unione dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati originari dell’Unione che non sono stati ammessi in un paese terzo.
(10)Al fine di garantire la tracciabilità delle partite di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati che ritornano, il loro trasporto dal posto di controllo frontaliero di arrivo nell’Unione allo stabilimento di destinazione dovrebbe essere controllato in conformità alla procedura di cui al regolamento delegato della Commissione (UE) 2019/1666 (6).
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