La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (4) stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri in cui sono stati confermati casi di tale malattia in suini domestici o selvatici (gli Stati membri interessati). L’allegato di detta decisione di esecuzione delimita ed elenca, nelle parti da I a IV, alcune zone degli Stati membri interessati, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica relativa a tale malattia. L’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato ripetutamente per tenere conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell’Unione, cambiamenti che devono appunto riflettersi in tale allegato. L’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/773 della Commissione (5), a seguito di cambiamenti della situazione epidemiologica relativa a tale malattia in Polonia.
(2)Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2020/773 si sono verificati nuovi casi di peste suina africana in suini selvatici in Slovacchia e in suini domestici in Polonia. Nel maggio e nel giugno 2020 si sono inoltre verificati nuovi casi di peste suina africana in suini selvatici in Ungheria, nelle immediate vicinanze del confine con la Slovacchia.
(3)Nel giugno 2020 è stato rilevato un caso di peste suina africana in un suino selvatico nella città di Košice in Slovacchia, in una zona elencata nell’allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questo caso di peste suina africana in un suino selvatico rappresenta un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tenere conto in detto allegato. Di conseguenza, tale zona della Slovacchia attualmente elencata nell’allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, colpita da questo caso recente di peste suina africana, dovrebbe ora essere elencata nella parte II, anziché nella parte I, di detto allegato.
(4)Nel maggio e nel giugno 2020 sono stati inoltre rilevati vari casi di peste suina africana in suini selvatici nelle contee di Nógrád e Borsod-Abaúj-Zempléni in Ungheria, in zone attualmente elencate nell’allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, situate nelle immediate vicinanze di zone della Slovacchia non elencate in tale allegato. Questi casi di peste suina africana in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tenere conto in detto allegato. Di conseguenza, tali zone della Slovacchia non elencate nell’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE e situate nelle immediate vicinanze di zone dell’Ungheria elencate nella parte II di detto allegato e colpite da questi casi recenti di peste suina africana dovrebbero ora essere elencate nella parte I di detto allegato.
(5)Nel giugno 2020 è stato inoltre rilevato un focolaio di peste suina africana in suini domestici nel distretto di leszczyński in Polonia, in una zona attualmente elencata nell’allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questo focolaio di peste suina africana in suini domestici rappresenta un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tenere conto in detto allegato. Di conseguenza, tale zona della Polonia colpita da questo recente focolaio di peste suina africana dovrebbe ora essere elencata nella parte III, anziché nella parte I, dell’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
(6)A seguito di questi recenti casi di peste suina africana rilevati in suini selvatici in Slovacchia e in Ungheria, nelle immediate vicinanze del confine con la Slovacchia, e in suini domestici in Polonia, e tenendo conto dell’attuale situazione epidemiologica nell’Unione, la regionalizzazione in questi due Stati membri è stata riesaminata e aggiornata. Inoltre sono state riesaminate e aggiornate anche le misure di gestione del rischio in vigore. Tali modifiche devono riflettersi nell’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
(7)Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi dell’evoluzione epidemiologica della peste suina africana nell’Unione e di affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno delimitare nuove zone ad alto rischio di dimensioni sufficienti per la Slovacchia e la Polonia ed inserirle debitamente negli elenchi di cui all’allegato, parti I, II e III, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza le parti I, II e III di tale allegato.
(8)Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le modifiche apportate all’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE mediante la presente decisione prendano effetto il prima possibile.
(9)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
L’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 Giugno 2020
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
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