La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, l’articolo 15, paragrafo 9, e l’articolo 24, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)La direttiva (UE) 2016/797 è stata modificata dalla direttiva (UE) 2020/700 (2) al fine di dare agli Stati membri la possibilità di prorogare il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali necessarie per conformarsi alle disposizioni di cui all’articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797.
(2)Per quanto riguarda gli Stati membri che hanno notificato all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie («l’Agenzia») e alla Commissione l’intenzione di prorogare il termine di recepimento della direttiva (UE) 2016/797, conformemente all’articolo 57, paragrafo 2 bis, della medesima direttiva, l’applicazione di determinate disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione (3) dovrebbe essere rinviata al 31 ottobre 2020.
(3)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/250.
(4)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797.
(5)È opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 è così modificato:
1)All’articolo 11, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«L’allegato del regolamento (UE) n. 201/2011 continua ad applicarsi alla dichiarazione di conformità al tipo di cui all’articolo 26, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE fino al 15 giugno 2020 negli Stati membri che hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione conformemente all’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797 e che non hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione conformemente all’articolo 57, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/797.
L’allegato del regolamento (UE) n. 201/2011 continua ad applicarsi alla dichiarazione di conformità al tipo di cui all’articolo 26, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE fino al 30 ottobre 2020 negli Stati membri che hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione conformemente all’articolo 57, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/797.»;
2)All’articolo 12, il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Il presente regolamento si applica a decorrere dal 16 giugno 2020 negli Stati membri che hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione conformemente all’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797 e che non hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione conformemente all’articolo 57, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/797.
Esso si applica in tutti gli Stati membri a decorrere dal 31 ottobre 2020».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 Giugno 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
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