La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 11,
considerando quanto segue:
(1)La direttiva (UE) 2016/797 è stata modificata dalla direttiva (UE) 2020/700 (2) al fine di dare agli Stati membri la possibilità di prorogare il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali necessarie per conformarsi alle disposizioni di cui all’articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797.
(2)Per quanto riguarda gli Stati membri che hanno notificato all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie («l’Agenzia») e alla Commissione l’intenzione di prorogare il termine di recepimento della direttiva (UE) 2016/797 conformemente all’articolo 57, paragrafo 2 bis, della medesima direttiva, l’applicazione di determinate disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione (3) dovrebbe essere rinviata al 31 ottobre 2020.
(3)A causa delle misure adottate in seguito alla pandemia di Covid-19, non è stato possibile eseguire, come previsto, le attività connesse alla soppressione delle norme nazionali relative al segnale di coda di un treno merci. Gli Stati membri dovrebbero disporre di ulteriori tre mesi per trasmettere alla Commissione le relazioni sul proprio utilizzo delle targhe riflettenti di cui alla sezione 4.2.2.1.3.2 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/773. Il termine per la revisione delle specifiche al fine di armonizzare i requisiti relativi al segnale di coda di un treno merci in tutta l’Unione dovrebbe essere adeguato di conseguenza.
(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/773.
(5)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797.
(6)È opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 è così modificato:
(1)All’articolo 6, il quinto comma è sostituito dal seguente:
«La sezione 4.2.2.5 e l’appendice D1 dell’allegato del presente regolamento si applicano a decorrere dal 16 giugno 2020 negli Stati membri che hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione conformemente all’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797 e che non hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione conformemente all’articolo 57, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/797.
La sezione 4.2.2.5 e l’appendice D1 dell’allegato del presente regolamento si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2020 negli Stati membri che hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione conformemente all’articolo 57, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/797.»;
(2)Alla sezione 4.2.2.1.3.2 dell’allegato, al capoverso dopo «Relazioni», la data «30 settembre 2020» è sostituita dalla data «31 dicembre 2020»;
(3)Alla sezione 4.2.2.1.3.2 dell’allegato, al capoverso dopo «Eliminazione graduale», la data «31 marzo 2021» è sostituita dalla data «30 giugno 2021».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 Giugno 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
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