La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)Gli Stati membri hanno informato la Commissione in merito alle difficoltà relative al rinnovo di determinati certificati dei soggetti ferroviari responsabili della manutenzione («ECM», denominati anche «SRM»), a causa delle misure adottate a seguito della pandemia di Covid‐19.
(2)Il rinnovo dei certificati SRM dei carri merci o dei certificati relativi alle funzioni di manutenzione esternalizzate dei carri merci rilasciati a norma del regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione (2), qualora la loro validità sia appena scaduta o stia per scadere, potrebbe non essere possibile a causa delle misure che si sono rese necessarie a seguito della pandemia di Covid‐19 e che sono state introdotte in alcuni Stati membri a decorrere dal 1o marzo 2020. In particolare gli organismi di certificazione degli ECM potrebbero non essere in grado di svolgere tutto il lavoro preliminare necessario per il rinnovo di un certificato ECM o di un certificato relativo alle funzioni di manutenzione esternalizzate nei tempi prescritti a norma del regolamento (UE) n. 445/2011 oppure, a decorrere dal 16 giugno 2020, a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 della Commissione (3).
(3)Al fine di garantire la continuità operativa, è opportuno prorogare per ulteriori sei mesi la validità dei certificati SRM e dei certificati relativi alle funzioni di manutenzione esternalizzate rilasciati a norma del regolamento (UE) n. 445/2011 con scadenza tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020. Dovrebbe essere fatta salva l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 445/2011 nei casi in cui un organismo di certificazione ritenga che un soggetto responsabile della manutenzione non soddisfi più i requisiti sulla cui base è stato rilasciato il certificato SRM o il certificato relativo alle funzioni di manutenzione esternalizzate.
(4)A causa della pandemia di Covid‐19, è opportuno concedere più tempo per l’attuazione dei requisiti relativi ai componenti critici sotto il profilo della sicurezza e per l’applicazione del nuovo regime ai veicoli diversi dai carri merci. Le disposizioni transitorie del regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 dovrebbero pertanto essere adattate.
(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 445/2011 e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/779.
(6)Dal 1o marzo 2020 la validità di determinati certificati ECM potrebbe essere già scaduta. Al fine di evitare qualsiasi incertezza giuridica, la proroga della validità dei certificati ECM dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1o marzo 2020.
(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797 (4).
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