La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 21, paragrafo 9,
considerando quanto segue:
(1)La direttiva (UE) 2016/797 è stata modificata dalla direttiva (UE) 2020/700 (2) al fine di dare agli Stati membri la possibilità di prorogare il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali necessarie per conformarsi alle disposizioni di cui all’articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797.
(2)La valutazione delle domande di autorizzazione del tipo di veicolo o di autorizzazione all’immissione sul mercato del veicolo in conformità alla direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), per le quali il rilascio delle relative autorizzazioni doveva avvenire prima del 16 giugno 2020, potrebbe essere ritardata a causa della pandemia di Covid-19. Pertanto negli Stati membri che hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione in conformità all’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797 e nei quali la direttiva (UE) 2016/797 si applica a decorrere dal 16 giugno 2020, l’autorità nazionale preposta alla sicurezza, su richiesta del richiedente, dovrebbe continuare la valutazione oltre tale data. L’autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe ultimare detta valutazione e rilasciare l’autorizzazione prima del 30 ottobre 2020.
(3)Per quanto riguarda gli Stati membri che hanno notificato all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie («l’Agenzia») e alla Commissione l’intenzione di prorogare il termine di recepimento della direttiva (UE) 2016/797 in conformità all’articolo 57, paragrafo 2 bis, della medesima direttiva, l’applicazione di determinate disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione (4) dovrebbe essere rinviata e decorrere dal 31 ottobre 2020. Anche le disposizioni transitorie di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 dovrebbero essere adattate.
(4)È possibile che i richiedenti abbiano compilato le domande in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 in considerazione dell’attuale termine di presentazione. Ai fini sia della direttiva 2008/57/CE sia della direttiva (UE) 2016/797, i veicoli devono essere conformi alle specifiche tecniche di interoperabilità e alle pertinenti norme nazionali e soddisfare i requisiti essenziali. Le domande redatte in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 dovrebbero includere tutte le prove necessarie o per la messa in servizio dei veicoli a norma della direttiva 2008/57/CE o per l’immissione sul mercato dei veicoli a norma della direttiva (UE) 2016/797. I richiedenti dovrebbero pertanto poter presentare, alle autorità nazionali preposte alla sicurezza negli Stati membri che hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione in conformità all’articolo 57, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/797, le domande contenenti le prove in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza dovrebbero accettare tali domande senza richiedere una domanda riveduta.
(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2018/545.
(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797.
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