La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (1), in particolare l'articolo 6 bis, in combinato disposto con l'articolo 27 bis,
considerando quanto segue:
(1)La direttiva (UE) 2016/798 è stata modificata dalla direttiva (UE) 2020/700 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) al fine di dare agli Stati membri la possibilità di prorogare il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali necessarie per conformarsi alle disposizioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/798.
(2)Per quanto riguarda gli Stati membri che hanno notificato all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie («l'Agenzia») e alla Commissione l'intenzione di prorogare il periodo di recepimento della direttiva (UE) 2016/798 in conformità all'articolo 33, paragrafo 2 bis, della medesima direttiva, l'applicazione di determinate disposizioni dei regolamenti delegati (UE) 2018/761 (3) e (UE) 2018/762 della Commissione (4) dovrebbe essere rinviata fino al 31 ottobre 2020.
(3)È opportuno pertanto modificare di conseguenza i regolamenti delegati (UE) 2018/761 e (UE) 2018/762.
(4)È opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
All'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2018/761, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Esso si applica a decorrere dal 16 giugno 2019.
L'articolo 5, paragrafo 2, e l'articolo 8, paragrafi 1 e 2, si applicano tuttavia a decorrere dal 16 giugno 2020 negli Stati membri che hanno notificato all'Agenzia e alla Commissione, in conformità all'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798, la proroga del termine di recepimento di detta direttiva e che non hanno notificato all'Agenzia e alla Commissione, in conformità all'articolo 33, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/798, l'ulteriore proroga del termine di recepimento.
L'articolo 5, paragrafo 2, e l'articolo 8, paragrafi 1 e 2, si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2020 negli Stati membri che hanno notificato all'Agenzia e alla Commissione, in conformità all'articolo 33, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/798, l'ulteriore proroga del termine di recepimento di detta direttiva.».
Articolo 2
Il regolamento delegato (UE) 2018/762 è così modificato:
1)L'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
Abrogazione
I regolamenti (UE) n. 1158/2010 e (UE) n. 1169/2010 sono abrogati con effetto a decorrere dal 31 ottobre 2025.»;
2)All'articolo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Esso si applica a decorrere dal 16 giugno 2019 negli Stati membri che non hanno effettuato la notifica all'Agenzia e alla Commissione conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798.
Esso si applica a decorrere dal 16 giugno 2020 negli Stati membri che hanno notificato all'Agenzia e alla Commissione, conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798, di aver prorogato il periodo di recepimento di detta direttiva e che non hanno notificato all'Agenzia e alla Commissione, conformemente all'articolo 33, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/798, di aver ulteriormente prorogato tale periodo di recepimento.
Esso si applica in tutti gli Stati membri a decorrere dal 31 ottobre 2020.».
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 Giugno 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
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