La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 11,
considerando quanto segue:
(1)Gli Stati membri hanno informato la Commissione in merito alle difficoltà relative al rinnovo di determinati certificati o licenze del personale addetto alle mansioni di sicurezza essenziali, diverso dai macchinisti, a causa delle misure adottate in seguito alla pandemia di Covid-19.
(2)A seguito di tali misure, la frequenza degli accertamenti sanitari periodici del personale addetto alle mansioni di sicurezza essenziali, diverso dai macchinisti, di cui al punto 4.7.2.2.1 dell’allegato I della decisione 2012/757/UE della Commissione (2) non ha potuto essere rispettata. Al fine di garantire la continuità del servizio è opportuno concedere un ulteriore periodo di sei mesi per l’effettuazione di tali accertamenti. Dovrebbero essere fatti salvi ulteriori accertamenti sanitari o accertamenti più ravvicinati ove lo richieda lo stato di salute del membro del personale.
(3)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2012/757/UE.
(4)Dal 1o marzo 2020 il personale addetto alle mansioni di sicurezza essenziali potrebbe non essere stato in grado di rispettare la frequenza degli accertamenti sanitari periodici a causa della pandemia di Covid-19. Al fine di evitare qualsiasi incertezza giuridica, la proroga del periodo entro il quale devono essere effettuati gli accertamenti sanitari periodici dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1o marzo 2020.
(5)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797.
(6)È opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
Nell’allegato I della decisione 2012/757/UE, al punto 4.7.2.2.1 è aggiunto il capoverso seguente:
«Fatto salvo il punto 4.7.2.2.3 relativo a ulteriori visite mediche e/o valutazioni psicologiche, qualora una visita medica periodica avesse dovuto essere effettuata tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020, il periodo entro il quale deve essere effettuata è prorogato di sei mesi. La proroga non si applica nel caso in cui il medico abbia stabilito accertamenti più ravvicinati, a meno che lo Stato membro non decida altrimenti. L’impresa ferroviaria e il gestore dell’infrastruttura devono predisporre apposite procedure per controllare il rischio che il personale svolga le proprie mansioni in uno stato di inabilità al lavoro.».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 12 Giugno 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
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